IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale la societa' ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., con sede in Pontenure (Piacenza), via Emilia Parmense, 11/A in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva n. 89/686 e per sistemi di qualita' delle aziende che li producono; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha societa' ICEPI ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE. Decretano: Art. 1. 1. La societa' ICEPI S.r.l., e' autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati: Cat. 2. Protettori auricolari: cuffie; inserti. Cat. 3. 1) Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto: dispositivi di discesa; dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida; dispositivi su linea di ancoraggio flessibile; cordini; assorbitori di energia; dispositivi individuali di protezione per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro; dispositivi anticaduta di tipo retrattile; imbracature per il corpo; connettori; sistemi di arresto di caduta. 2) Dispositivi destinati a proteggere dai rischi elettrici per i lavoratori con tensioni pericolose e quelli utilizzati come isolante per l'alta tensione: abiti conduttori per lavori sotto tensione fino a 800 KV di tensione nominale in corrente alternata; guanti e muffole di materiale isolante; manicotti di materiale isolante; aste adattabili per lavori sotto tensione. 2. La societa' ICEPI S.r.l., e' altresi' autorizzata ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.