IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                    DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI RAPPORTI DI LAVORO
                      DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e,  in
particolare   l'art.  6,  comma  4,  di  attuazione  della  direttiva
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  ICEPI - Istituto di
certificazione europea  prodotti  industriali  S.r.l.,  con  sede  in
Pontenure  (Piacenza),  via Emilia Parmense, 11/A in forza del citato
decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione  al
rilascio  di  certificazione  per  taluni  dispositivi  di protezione
individuale di cui alla direttiva n. 89/686 e per sistemi di qualita'
delle aziende che li producono;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto dagli articoli 2 e 3,  punti  da  1)  ad  8),  del  decreto
ministeriale 22 marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
societa' ICEPI  ha  dimostrato  di  soddisfare  ai  requisiti  minimi
previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE.
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  ICEPI  S.r.l.,  e'  autorizzata  al  rilascio  di
certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della  direttiva  n.  89/686
per i prodotti di seguito elencati:
Cat. 2.
  Protettori auricolari:
   cuffie;
   inserti.
Cat. 3.
  1) Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto:
   dispositivi di discesa;
   dispositivi  anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio
rigida;
   dispositivi su linea di ancoraggio flessibile;
   cordini;
   assorbitori di energia;
   dispositivi individuali di protezione per  il  posizionamento  sul
lavoro   e   la   prevenzione  delle  cadute  dall'alto.  Sistemi  di
posizionamento sul lavoro;
   dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
   imbracature per il corpo;
   connettori;
   sistemi di arresto di caduta.
  2)  Dispositivi  destinati  a proteggere dai rischi elettrici per i
lavoratori con tensioni pericolose e quelli utilizzati come  isolante
per l'alta tensione:
   abiti  conduttori  per  lavori  sotto  tensione  fino  a 800 KV di
tensione nominale in corrente alternata;
   guanti e muffole di materiale isolante;
   manicotti di materiale isolante;
   aste adattabili per lavori sotto tensione.
  2. La societa' ICEPI S.r.l., e' altresi' autorizzata  ad  attestare
la  conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei
dispositivi di protezione elencati al precedente punto  1,  ai  sensi
dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva citata.
  3.  Le  certificazioni  devono  essere effettuate secondo le forme,
modalita'  e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli   della
direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione 4 dicembre 1992, n.  475.  Con  periodicita'  trimestrale,
copia   delle   certificazioni   rilasciate   dovra'  essere  inviata
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.