IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale il Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza S. Anna, 2, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per taluni dispositivi di protezione appartenenti alla 2a e 3a categoria di cui alla direttiva 89/686 e per i sistemi di qualita' delle aziende che li producono; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata la societa' Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE; Considerato che la societa' ha ottenuto l'accreditamento SINAL 0033; Decretano: Art. 1. 1. La societa' Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a., e' autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per i prodotti di seguito elencati ed appartenenti alle categorie indicate: Cat. 2: indumenti di segnalazione ad alta visibilita'; indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (fino a 50 C); indumenti di protezione, guanti ed accessori, per operazioni di saldatura e similari; indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di impigliamento con parti in movimento; guanti di protezione contro rischi meccanici. Cat. 3: indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (oltre 50 C); indumenti di protezione, guanti ed accessori, per lavoratori esposti al calore; indumenti di protezione per Vigili del fuoco. 2. La societa' centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. e' altresi' autorizzata ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettera A) della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.