IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                    DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI RAPPORTI DI LAVORO
                      DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e,  in
particolare   l'art.  6,  comma  4,  di  attuazione  della  direttiva
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Centro  tessile  cotoniero  e
abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese),  piazza  S.
Anna,  2,  in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha
richiesto l'autorizzazione  al  rilascio  di  certificazione  CE  per
taluni  dispositivi di protezione appartenenti alla 2a e 3a categoria
di cui alla direttiva 89/686  e  per  i  sistemi  di  qualita'  delle
aziende che li producono;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto  dagli  articoli  2  e  3,  punti  da 1) ad 8), del decreto
ministeriale 22 marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  la
societa'   Centro   tessile   cotoniero  e  abbigliamento  S.p.a.  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva 89/686/CEE;
  Considerato che la  societa'  ha  ottenuto  l'accreditamento  SINAL
0033;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  La societa' Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a., e'
autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi  dell'art.  10
della  direttiva  89/686  per  i  prodotti  di  seguito  elencati  ed
appartenenti alle categorie indicate:
  Cat. 2:
   indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
   indumenti di protezione, guanti ed  accessori,  contro  il  freddo
(fino a 50 ›C);
   indumenti  di  protezione,  guanti ed accessori, per operazioni di
saldatura e similari;
   indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza  di  rischi  di
impigliamento con parti in movimento;
   guanti di protezione contro rischi meccanici.
  Cat. 3:
   indumenti  di  protezione,  guanti  ed accessori, contro il freddo
(oltre 50 ›C);
   indumenti  di  protezione,  guanti  ed  accessori,  per lavoratori
esposti al calore;
   indumenti di protezione per Vigili del fuoco.
  2. La societa' centro tessile cotoniero e abbigliamento  S.p.a.  e'
altresi'  autorizzata  ad  attestare  la  conformita'  del sistema di
qualita' delle aziende  produttrici  dei  dispositivi  di  protezione
elencati  al  precedente  punto  1, ai sensi dell'art. 11, lettera A)
della direttiva citata.
  3. Le certificazioni devono essere  effettuate  secondo  le  forme,
modalita'   e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli  della
direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione
4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita'  trimestrale,  copia  delle
certificazioni   rilasciate  dovra'  essere  inviata  all'Ispettorato
tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.