IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio l993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 59.649 miliardi;
  Considerato che il 1 giugno 1996 verranno a scadenza  i  buoni  del
Tesoro   poliennali   12%  1  giugno  1991-1996  emessi  con  decreto
ministeriale del 23 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 123 del 28 maggio 1991 e 11% 1 giugno 1993-1996 emessi con decreto
ministeriale  del 21 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 17 giugno 1993;
  Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio,  12  e
25  marzo,  11  e  23  aprile,  9  maggio  1996, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 9,50% - 1 febbraio 1996-2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  diciassettesima  tranche dei predetti
buoni  del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti  e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12%
1 giugno 1991-1996 e 11% - 1 giugno 1993-1996, nominativi;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una  diciassettesima  tranche  dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  9,50%  -  1  febbraio 1996-2006, fino
all'importo massimo di  nominali  lire  2.000  miliardi,  di  cui  al
decreto  ministeriale  del  25  gennaio  1996, citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  L.  1.141.400.000,  da  destinare  al rinnovo dei
B.T.P. 12% e 11% di scadenza 1 giugno 1996, nominativi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25
gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui  all'art.  1,  quinto
comma,  e  dell'art.  17,  riguardanti  le operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali  di  cui
alle  premesse, che avranno inizio il 3 giugno 1996 e termineranno il
giorno precedente la data di iscrizione nel  Gran  libro  del  debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.