IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 dell'11 giugno 1973;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
234 del 29 agosto 1977;
  Preso  atto della Direttiva comunitaria n. 75/445/CEE del 26 giugno
1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita'  economica
europea del 26 giugno 1975;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.
494, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
211 del 3 agosto 1982;
  Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
  Vista la relativa comunicazione inviata dal Consiglio di  Stato  al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 145/95 in
data 9 gennaio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  enti, ditte o privati che intendono far iscrivere cloni di
pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali di cui all'art.  21
della  legge  22  maggio  1973,  n. 269, devono presentare domanda al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione
generale  per  le  risorse forestali, montane ed idriche, entro e non
oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando una  copia  debitamente
compilata   della  scheda  semplificata  di  identificazione  di  cui
all'allegato 1  al  presente  decreto,  e  della  documentazione  sui
risultati di prove preliminari aventi come oggetto la valutazione del
comportamento  del nuovo clone per lo meno nei riguardi dei caratteri
fondamentali di cui all'art. 4 ed eseguite  con  le  modalita'  ed  i
criteri di cui all'art. 5.
  2.  A  norma  dell'art.  23  della legge 22 maggio 1973, n. 269, la
Commissione  nazionale  del  pioppo  costituita   con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  1  agosto  1968 e nel seguito indicata
semplicemente  CNP,  provvede,   attraverso   istituti   di   ricerca
appositamente  designati,  alla valutazione delle caratteristiche dei
cloni di pioppo con le metodologie previste dal presente  decreto  ed
in  conformita'  alle  norme  di  cui  all'allegato C del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1982,  n.  494,  e  ne  propone
l'iscrizione  nel Registro nazionale dei cloni forestali, nel seguito
indicato semplicemente RNCF.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  22  maggio 1973, n. 269, reca disposizioni
          sulla  disciplina  della  produzione  e  del  commercio  di
          sementi e piante da rimboschimento.
             -  Il  testo dell'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n.
          269, e' il seguente:
             "Art.  21.  -  Ai  fini  del  controllo  dei   materiali
          forestali   di   propagazione   prodotti   nel   territorio
          nazionale,  i  cloni  delle   piante   forestali   indicate
          nell'allegato  A,  che  in  base  ai risultati sperimentali
          accertati dalla commissione di cui al precedente art.   16,
          abbiano   dimostrato   di  possedere  requisiti  colturali,
          biologici e tecnologici tali da consigliarne la  diffusione
          per  i  rimboschimenti  e  le  piantagioni  da  legno, sono
          iscritti  nel  Registro  nazionale  dei  cloni   forestali,
          istituito  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e delle
          foreste - Direzione generale per l'economia montana  e  per
          le foreste.
             Le  iscrizioni  nel registro sono effettuate con decreto
          del Ministro per l'agricoltura e  le  foreste,  sentita  la
          commissione  di  cui  al  precedente  art. 16, a seguito di
          apposita domanda inoltrata dal selezionatore  al  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle foreste - Direzione generale per
          l'economia montana e per le foreste".