LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995 con la quale sono state definite le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30, denominato MIB030; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996; Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla disciplina relativa alla iscrizione degli operatori market makers sul contratto MIB030; Delibera: 1. L'art. 14 del regolamento citato in premessa e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Operatori market maker). - 1. E' tenuto presso la Consob un "Elenco degli operatori market maker sul contratto MIB030", nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli autorizzati all'attivita' di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera c), autorizzati all'attivita' di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalita' del mercato. 2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati presentano domanda alla Consob e, per conoscenza, al consiglio di borsa. La Consob procede all'iscrizione degli operatori autorizzati che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ciascun anno, anche tenuto conto dell'attivita' svolta in conto proprio sul contratto MIB030 dagli operatori autorizzati stessi in un periodo di tempo fissato precedente alle date di cui sopra. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza, si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991. 3. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata: a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1; b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15; c) allo svolgimento di scambi significativi anche in relazione al grado ed alle modalita' di utilizzo del sistema di negoziazione. 4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nell'elenco di cui al comma 1, la Consob fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine la Consob dispone la cancellazione dell'operatore market maker dall'elenco. 5. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 15, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/1991, puo' disporre la sospensione per un periodo da 15 giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco. 6. Nel caso di cui al comma 5, nonche' nel caso in cui l'operatore autorizzato abbia richiesto la cancellazione dall'elenco, non puo' essere richiesta la nuova iscrizione nell'elenco medesimo se non decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione. 7. In occasione del 1 gennaio e del 1 luglio di ciascun anno la Consob valuta l'opportunita' di cancellare dall'elenco di cui al comma 1, gli operatori market maker che non abbiano rispettato la condizione di permanenza di cui alla lettera c) del comma 3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in occasione del 1 luglio 1996.". Le disposizioni della presente delibera entreranno in vigore il 22 maggio 1996. La presente delibera sara' inviata in copia al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 20 maggio 1996 p. Il presidente: ZURZOLO