LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 8850/1994 del 9 dicembre 1994; Visto, in particolare, l'art. 29, comma 4, del suddetto regolamento n. 8850/1994 in cui sono stabiliti i criteri di ripartizione dei valori mobiliari acquistati in esecuzione parziale di un ordine cumulato cui sono tenuti gli intermediari gestori; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al citato art. 29, comma 4, al fine di semplificare i suddetti criteri di ripartizione; Vista la nota n. 00107512 del 2 maggio 1996 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo delle predette modificazioni tramesso dalla Consob alla stessa Banca d'Italia con lettera n. DAL/RM/95009490 del 13 novembre 1995; Delibera: 1. L'art. 29, comma 4, del regolamento n. 8850/1994 e' sostituito dal seguente: " 4. Ove l'ordine cumulativo di cui al comma 3 abbia avuto esecuzione in piu' tranches a prezzi diversi, il prezzo applicato a ciascun cliente sara' pari al prezzo medio ponderato delle singole esecuzioni parziali; ove l'esecuzione di detto ordine avvenga per un quantitativo inferiore a quello richiesto, detto quantitativo sara' proporzionalmente ripartito tra ciascun cliente in base alle decisioni di investimento per ciascuno assunte. In tal caso, ove sia necessario al fine di evitare l'attribuzione di quantitativi inferiori al lotto minimo, l'intermediario potra' operare i necessari aggiustamenti secondo criteri che avvantaggino i clienti per conto dei quali era stata assunta la decisione di rilasciare gli ordini aventi ad oggetto minori quantita'.". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 22 maggio 1996 Il presidente: BERLANDA