Con decreto ministeriale n. I/2/614/96 del 27  febbraio  1996,  al
titolare  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  per  la
provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1997,  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  9.331.960.010,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Foggia, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/615/96 del 27  febbraio  1996,  al
titolare  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  per  la
provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  novembre  1997,  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  4.983.397.333,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  50%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Foggia, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/717/96 del 27  febbraio  1996,  al
titolare  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  per  la
provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1997, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  12.880.726.692,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 90% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Campania,  sezione
staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/580/96 del 27 febbraio 1996, al
titolare  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  per  la
provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1997,  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  78.372.740.818,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/525/96 del 27 febbraio 1996, al
titolare  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  per  la
provincia  di  Pavia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1997, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  20.503.908.332,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di  Pavia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/522/96 del 27 febbraio 1996, al
titolare  della  concessione  del  servizio  di  riscossione  per  la
provincia  di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1997, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   3.571.027.173,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 60% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di Varese, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/831/96  del  15 marzo 1996, al
commissario governativo delegato al servizio di  riscossione  per  la
provincia  di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1997, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  37.337.119.484,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi di riscossione, all'80% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il commissario governativo di esperire  tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Campania,  sezione
staccata  di Napoli, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.