IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro "La
Fenice" di Venezia;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
disporre l'erogazione di contributi a  favore  dei  soggetti  colpiti
dall'evento  disastroso  verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonche'
interventi per il ripristino delle opere  pubbliche  danneggiate  dal
medesimo evento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
e per i beni culturali e ambientali, di concerto con i  Ministri  dei
lavori  pubblici  e  del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
       Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"
  1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose nel comune di  Venezia,  a  seguito
dell'incendio  che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonche' per le
operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del
teatro medesimo, e' autorizzato un primo  finanziamento  di  lire  20
miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della
protezione civile, per l'anno 1996.
  2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche'
per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione,
e' istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta  dal
sindaco,  dal presidente della provincia, dal presidente della giunta
regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per  i  beni
ambientali  e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici
e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante
provinciale dei vigili del fuoco.    I  predetti  componenti  possono
delegare  un  proprio  rappresentante  e  la  commissione puo' essere
presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un  suo
delegato.  Il  prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione
rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.
  3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2  e  4,
si  provvede,  anche  in  deroga  ad  ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento  giuridico,  mediante
ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere  a  carico  del
comune  di  Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran,
individuando  specifiche  norme  di  sicurezza  in   relazione   alle
caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1996,  all'uopo  utilizzando  parzialmente   l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.