IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, in relazione allo svolgimento del prossimo Consiglio europeo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2. 2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Universita' di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia. 3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalita' di cui al medesimo articolo 1, comma 2. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.