IL DIRIGENTE
CAPO  DELLA  SEGRETERIA  DEL  COMITATO  NAZIONALE  PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini "Brachetto d'Acqui" o "Acqui";
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
"Brachetto   d'Acqui"  o  "Acqui"  e  del  relativo  disciplinare  di
produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la
proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di
origine  controllata  e  garantita  di  che  trattasi  riguardante in
particolare l'art. 3 del detto disciplinare sulla delimitazione della
zona nonche' altre precisazioni relative alla  presentazione  e  alle
metodologie di produzione dei vini;
  Considerato che il citato Comitato ha ritenuto opportuno accogliere
l'istanza di cui trattasi sussistendone i presupposti;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  all'approvazione  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in conformita'
dei pareri formulati dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei   disciplinari  di  produzione,  prevede  che  i
disciplinari di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Brachetto  d'Acqui" o
"Acqui" di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13  agosto
1969  e'  riconosciuta  come  denominazione  di origine controllata e
garantita ed il relativo disciplinare di produzione e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto.
  La denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Brachetto
d'Acqui"   o  "Acqui"  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di  cui  al  comma  1  del  presente articolo le cui norme entrano in
vigore a decorrere dal 1 settembre 1996.