Con  riferimento  al  decreto  ministeriale 8 maggio 1996 (Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 1996), si  precisa  che,  fermo  restando  il
divieto  di  utilizzazione  di  latte  e suoi derivati provenienti da
animali infetti  o  appartenenti  ad  allevamenti  in  cui  si  siano
verificati casi di encefalite spongiforme bovina, le disposizioni del
decreto  ministeriale  8  maggio 1996 non si applicano al latte ed ai
derivanti.
  Infatti e' chiaramente precisato nella decisione della  Commissione
della  Comunita' europea 96/239/CEE del 27 marzo 1996, ripresa con la
disposizione del Ministro della sanita' del 29  marzo  1996,  che  il
divieto  di spedizione al Regno Unito verso gli altri Stati membri ed
i Paesi terzi si applica esclusivamente a:
   bovini vivi,
   sperma ed embrioni di bovini,
   carni bovine fresche  ottenute  da  animali  macellati  nel  Regno
Unito,
   prodotti  ottenuti  da  animali  della specie bovina macellati nel
Regno Unito, che possono entrare  nella  catena  alimentare  umana  o
animale,  oppure destinati ad essere impiegati in medicina, cosmetica
e farmaceutica,
   farine di carne o di ossa provenienti da mammiferi.
  Inoltre  anche  la  pubblicazione  dell'OMS  Aide  Memoire  n.  113
dell'aprile  1996  ribadisce l'assenza di rischi nel caso del latte e
dei derivati.
  La presente circolare sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: BINDI