LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto   che   la   Benfin   S.p.a.,   controllata,  direttamente  e
indirettamente, dalla Benetton Group S.p.a., a sua volta controllante
della Calzaturificio di  Varese  S.p.a.,  ha  promosso,  ai  sensi  e
secondo  le previsioni della citata legge n. 149 del 1992, un'offerta
pubblica  di  acquisto  relativamente  a  numero,  20.322.276  azioni
ordinarie  emesse  dalla  Calzaturificio  di  Varese  S.p.a.  pari al
14,073% del capitale sociale.
  Considerato che in esito all'offerta di  cui  sopra,  il  flottante
della  Calzaturificio  di  Varese S.p.a. potrebbe ridursi al di sotto
del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10,  comma  9,  della
citata legge n. 149/92;
  Ritenuto  che  il  valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi dalla Calzaturificio di Varese S.p.a. ed il controvalore degli
scambi giornalmente effettuati rendono opportuno  definire  un  minor
limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito
dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge  18  febbraio  1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla
Calzaturificio  di  Varese  S.p.a.  e'  fissato   il   minor   limite
percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 27 maggio 1996
                                            p. Il presidente: ZURZOLO