IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI Vista la domanda in data 27 luglio 1995 con la quale il sig. Foglio Giorgio residente in Bagolino (Brescia), piazza Marconi, 3, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua "Maniva" rinvenuta nell'ambito del permesso di ricerca denominato "Selva" nel territorio del comune di Bagolino (Brescia); Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992; Sentita nella seduta del 13 dicembre 1995 la III sezione del Consiglio superiore di sanita' che ha espresso parere "favorevole all'utilizzazione al fine dell'imbottigliamento e della vendita, purche' siano realizzate le opere di protezione idrogeologica della sorgente indicate nella relazione geologica; Vista la relazione tecnica illustrativa degli interventi eseguiti a salvaguardia idrogeologica della sorgente; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Maniva di Bagolino.