IL DIRIGENTE GENERALE
                          DEL DIPARTIMENTO
                   DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI
  Vista la domanda in data 27 luglio 1995 con la quale il sig. Foglio
Giorgio  residente  in  Bagolino  (Brescia),  piazza  Marconi,  3, ha
chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale,
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
dell'acqua "Maniva" rinvenuta nell'ambito  del  permesso  di  ricerca
denominato "Selva" nel territorio del comune di Bagolino (Brescia);
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;
  Sentita  nella  seduta  del  13  dicembre  1995  la III sezione del
Consiglio superiore di sanita' che  ha  espresso  parere  "favorevole
all'utilizzazione  al  fine  dell'imbottigliamento  e  della vendita,
purche' siano realizzate le opere di protezione  idrogeologica  della
sorgente indicate nella relazione geologica;
  Vista la relazione tecnica illustrativa degli interventi eseguiti a
salvaguardia idrogeologica della sorgente;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua minerale Maniva di Bagolino.