IL DIRIGENTE GENERALE
                      DELLA DIREZIONE GENERALE
                          PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281,  istitutivo  del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  3,  comma  1, della legge n. 158/1990, con il quale,
viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo
e' costituito da  una  quota  fissa,  pari  a  quella  assegnata  per
l'esercizio  1990,  e  da  una  quota variabile determinata con legge
finanziaria comprendente  gli  stanziamenti  annuali  previsti  dalle
leggi di settore;
  Vista  la  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di
parcheggi in particolare gli articoli 3  e  6  che  disciplinano  gli
interventi,  rispettivamente,  per la generalita' dei comuni e quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto l'art. 12,  comma  1,  della  legge  n.  537/1993  -  recante
interventi  correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra
l'altro, che gli interventi in materia  di  parcheggi,  ex  legge  24
marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi
finanziamenti  confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del
15 per cento, nella richiamata quota variabile, di  cui  all'art.  3,
comma 1, della legge n. 158/1990;
  Visto,  inoltre,  l'art.  12, comma 3, della legge numero 537/1993,
con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i
criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel  fondo  regionale
di sviluppo;
  Vista   la  legge  di  bilancio  28  dicembre  1995,  n.  551,  per
l'esercizio 1996;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare  le
allegate  tabelle  1)  e  3), rispettivamente, relative alle quote da
devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6  dell'ex  legge
n. 122/1989;
  Visto,   in  particolare,  il  punto  5)  dei  sopracitati  criteri
direttivi il quale stabilisce che le  delibere  di  approvazione  dei
programmi   regionale   costituiscono   titolo   necessario   per  il
trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il  residuo
limite di stanziamento di competenza;
  Visto  l'art.  3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica -  il  quale  stabilisce,
tra  l'altro,  che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti
in  favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario,   previsti   dalle
disposizioni  di  cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali
quelli previsti dall'art. 12, legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni (confluenze);
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30  del  16  febbraio  1995, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale  si  comunica  il
venir  meno  del  congelamento  delle  quote spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a
favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse
a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3)  dei  criteri
direttivi,  con  eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia per la
quale si e' tenuto conto della delibera  regionale  di  rimodulazione
del  programma  di cui alla nota 1550 C.5.1.1 del 7 luglio 1995 della
Conferenza Stato-regioni;
  Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12,
comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992,  i  quali  stabiliscono
che  per  l'erogazione  dei  finanziamenti  a  favore  delle province
autonome di Trento e  Bolzano  a  valere  su  leggi  di  settore  "si
prescinde  da  qualunque  adempimento  previsto"  dalle leggi stesse,
anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate,  pertanto
si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   somma   complessiva   di   L.   52.490.815.000  relativa  allo
stanziamento 1996, e' impegnata a  favore  delle  regioni  a  statuto
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, per le
finalita' esposte in premessa, secondo le quote a fianco di  ciascuna
di seguito indicate:
                          (Importi in lire)
Regioni          Spettanze art. 3      Spettanze art. 6     Totale
   -                   -                     -                 -
Valle d'Aosta       804.610.000              -           804.610.000
P.A. di Trento    1.490.900.000              -         1.490.900.000
Friuli-V. Giulia  3.184.610.000        2.975.000.000   6.159.610.000
Sicilia           8.545.305.000       24.480.000.000  33.025.305.000
Sardegna          3.570.000.000        5.780.000.000   9.350.000.000
P.A. di Bolzano   1.860.390.000              -         1.660.390.000
                 ______________       ______________  ______________
  Totale. . .    19.255.815.000       33.235.000.000  52.490.815.000