IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI
   MATERA
  Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del  codice  civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che  prevede  come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro consorzi, che non hanno  depositato  in  Tribunale  nei  termini
prescritti  i  bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di
diritto  dalla  competente  Autorita'  governativa   e   perdono   la
personalita' giuridica;
  Atteso  che l'Autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto del direttore generale della  cooperazione  del  6
marzo  1996,  con  il  quale e' stata decentrata ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della  massima  occupazione  l'adozione  del
provvedimento  di  scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visto il  verbale  di  ispezione  del  30  novembre  1995,  redatto
dall'ispettore   rag.   Temistocle   Gurrado   nei   confronti  della
cooperativa U.I.C. - Matera S.r.l., con sede in Matera, nel quale  e'
attestato  che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso
il competente tribunale di Matera i bilanci  relativi  agli  esercizi
1992, 1993, 1994;
                              Decreta:
  Dalla  data  del  presente decreto la cooperativa "U.I.C. - Matera"
S.r.l., con sede in Matera, e' sciolta di  diritto  senza  nomina  di
liquidatore e perde la personalita' giuridica.
   Matera, 31 maggio 1996
                                               Il direttore: RANDAZZO