IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente norme sul controllo delle esportazioni e del transito dei prodotti di alta tecnologia; Visto il regolamento della Commissione U.E. n. 3381/94 e la decisione 94/942 PESC che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo; Visto l'art. 45, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; Considerata l'esigenza di dare piena e completa attuazione agli impegni comunitari, quali risultanti dal regolamento U.E. n. 3381/94 e decisione 94/942 PESC; Decreta: Art. 1. L'esportazione ed il transito di beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 puo' aver luogo anche con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso, e per una o piu' destinazioni specifiche. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 5 della legge n. 222/1992, con validita' non superiore a tre anni, con possibilita' di proroga, su richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. La valutazione delle richieste di autorizzazione globale individuale e' effettuata tenendo presenti i fattori previsti all'allegato III della decisione 94/942 PESC. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.