IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 27 febbraio 1992,  n.  222,  concernente  norme  sul
controllo  delle  esportazioni  e  del  transito dei prodotti di alta
tecnologia;
  Visto il  regolamento  della  Commissione  U.E.  n.  3381/94  e  la
decisione  94/942  PESC  che  istituiscono  un  regime comunitario di
controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  concernente  le  norme  in
materia di procedimento amministrativo;
  Visto  l'art.  45,  comma  3,  della  legge 6 febbraio 1996, n. 52,
relativa alle disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 1994;
  Considerata l'esigenza di dare piena  e  completa  attuazione  agli
impegni  comunitari, quali risultanti dal regolamento U.E. n. 3381/94
e decisione 94/942 PESC;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'esportazione ed il  transito  di  beni  a  duplice  uso  indicati
nell'allegato  I  alla  decisione  del  Consiglio dell'Unione europea
94/942 puo' aver luogo anche con autorizzazione globale  individuale,
rilasciata  ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a
duplice uso, e per una o piu' destinazioni specifiche.
  Le  autorizzazioni  globali  individuali  sono  rilasciate,  previo
parere  del  comitato  consultivo  di  cui  all'art. 5 della legge n.
222/1992, con validita' non superiore a tre anni, con possibilita' di
proroga, su richiesta che deve essere presentata prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
  La  valutazione   delle   richieste   di   autorizzazione   globale
individuale   e'  effettuata  tenendo  presenti  i  fattori  previsti
all'allegato III della decisione 94/942 PESC.
  E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale  individuale  in
favore di operatori occasionali.