IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  245,  recante  norme  sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Vista la legge 17 febbraio 1991, n. 204,  sul  riordinamento  della
scuola  di  lingua  e  cultura  italiana  per  stranieri  di  Siena e
dell'Universita' per stranieri di Perugia;
  Visti gli statuti delle Universita' per stranieri  di  Siena  e  di
Perugia,  pubblicati  rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 26 gennaio 1993 e n. 36 del 13 febbraio 1995,  nei  quali  veniva
istituita,  ai sensi della predetta legge n. 204/1991, la facolta' di
lingua e cultura italiana;
  Visto il decreto ministeriale 11 novembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  13  settembre  1994, relativo alla
tabella IX-ter dell'ordinamento didattico universitario,  concernente
il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale in ordine
all'afferenza del suddetto diploma universitario alla nuova  facolta'
di lingua e cultura italiana;
  Considerato  che  l'Associazione  italiana  traduttori e interpreti
invitata ad esprimere il proprio parere, non lo ha fatto nel  termine
indicato;
  Riconosciuta   l'opportunita'  di  procedere  alla  modifica  della
tabella II  dell'ordinamento  didattico  universitario,  allegata  al
regio  decreto  n.  1652/1938 ed alla modifica della suddetta tabella
IX-ter;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e'  modificata  nel  senso  che  e'  aggiunta la facolta' di lingua e
cultura italiana.
  Tale  facolta'  puo'  rilasciare  il  diploma   universitario   per
traduttori  e  interpreti  di  cui  alla  tabella  IX-ter allegata al
decreto ministeriale 11 novembre 1993 citato nelle premesse.