IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"; Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1 gennaio 1995; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo; Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237; Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993; Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessita' di definire le modalita' con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato; Decreta: Art. 1. 1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro presso la Banca d'Italia denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato Fondo, possono essere utilizzate per le seguenti finalita': a) acquisto di titoli di Stato in circolazione; b) rimborso di titoli di Stato in scadenza. 2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita': a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile; b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. 3. Con le disponibilita' del Fondo sara' sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. 4. I titoli, emessi sul mercato interno, interessati dalle operazioni di acquisto e di rimborso devono risultare depositati nella gestione centralizzata della Banca d'Italia. 5. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati.