IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art.  1  del
decreto-legge  8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1996, n.   110, che istituisce  presso  la  Banca
d'Italia  un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato";
  Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i  conferimenti
al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato sono impiegati
nell'acquisto dei titoli di Stato  o  nel  rimborso  dei  titoli  che
vengono a scadere dal 1 gennaio 1995;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  in forza del quale
l'amministrazione del Fondo e' attribuita  al  Ministro  del  tesoro,
coadiuvato da un comitato consultivo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  24 febbraio 1994, e
successive modificazioni, che disciplina  i  mercati  dei  titoli  di
Stato;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2,  comma  2,  della
legge n. 432/1993;
  Dovendosi  provvedere  in  merito,  e  considerata la necessita' di
definire le modalita' con cui potranno  essere  utilizzate  le  somme
disponibili sul conto sopra menzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro
presso  la  Banca  d'Italia  denominato "Fondo per l'ammortamento dei
titoli  di  Stato",  di  seguito  denominato  Fondo,  possono  essere
utilizzate per le seguenti finalita':
    a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
    b) rimborso di titoli di Stato in scadenza.
  2.  Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del precedente
comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
    a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro alla Banca
d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per  i  titoli  emessi
sul  mercato  interno,  tra gli specialisti in titoli di Stato di cui
all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994,  con
l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
    b)  tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti
in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto
proprio e della clientela.
  3. Con le disponibilita' del Fondo sara' sostenuto il  costo  delle
operazioni  di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo
comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori
all'acquisto e gli eventuali  dietimi  di  interessi  maturati  sulla
cedola in corso di godimento.
  4.   I  titoli,  emessi  sul  mercato  interno,  interessati  dalle
operazioni di acquisto e  di  rimborso  devono  risultare  depositati
nella gestione centralizzata della Banca d'Italia.
  5.   Con   specifici   accordi   saranno  disciplinati  i  rapporti
conseguenti fra  il  Ministero  del  tesoro,  la  Banca  d'Italia  e,
eventualmente, gli intermediari incaricati.