IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 13 giugno 1992 con il quale e' stata approvata la nuova tabella XL dell'Ordinamento didattico nazionale; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 112 dell'8 agosto 1994 relativi ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla integrazione della suddetta tabella XL relativa al corso di laurea in scienze della comunicazione; Sentito l'Ordine dei giornalisti; Riconosciuta la necessita' di modificare la suddetta tabella XL; Decreta: Articolo unico La tabella XL allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 in premessa citato e' modificata come segue: all'art. 1, comma 3: la dicitura "e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi" e' modificata in "e in un successivo triennio, articolato in tre indirizzi"; all'art. 1, comma 5: la dicitura "Gli indirizzi sono i seguenti: A) Comunicazioni di massa. B) Comunicazione istituzionale e d'impresa" e' modificato in "Gli indirizzi sono i seguenti: A) Comunicazioni di massa. B) Comunicazione istituzionale e d'impresa. C) Giornalismo"; all'art. 2, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "Per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovra' frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura."; all'art. 3, dopo il comma 8, va aggiunto il seguente comma 9: "Indirizzo in giornalismo. Insegnamenti costitutivi (1): 1) storia del giornalismo (M04X); 2) diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X); 3) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B), oppure: teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B); 4) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B); 5) economia della comunicazione (P02B), oppure: economia e gestione delle imprese di comunicazione (P02B), oppure: teoria e politica dello sviluppo (P01H); 6) relazioni internazionali (Q02X), oppure: storia delle istituzioni politiche (Q01C); 7) metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A); 8) etica e deontologia della comunicazione (H07C); 9) lingua italiana" (2); (1) Le prime tre discipline sono obbligatorie per tutte le sedi. (2) I contenuti didattici del corso saranno specificamente rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo. all'art. 5: alla lista degli "Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio" vanno aggiornati i seguenti insegnamenti, anche semestrali: criminologia (Q05G); diritto costituzionale (N08X); diritto del lavoro (N07X); diritto dell'ambiente (N10X); diritto della sicurezza sociale (N07X); diritto internazionale (N14X); diritto parlamentare (N08X); economia industriale (P04I); editoria multimediale (Q05B); geografia politica ed economica (M06B); istituzioni di diritto e procedura penale (N17X); istituzioni giuridiche e mutamento sociale (Q05F); metodi e tecniche della legislazione (N11X); metodi e tecniche di produzione grafica (K05A); organizzazione internazionale (N14X); politica dell'ambiente (M06B); politica economica internazionale (P01G); politica sociale (Q05A); psicologia delle tossicodipendenze (M11E); storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X); storia del movimento sindacale (M04X); storia della radio e della televisione (L26B e Q05B); storia delle dottrine politiche (Q01B); storia e istituzioni di un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A, Q06B); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia e critica del cinema (L26B); storia e tecnica della fotografia (L26B); all'art. 6 dopo il secondo comma vanno aggiunti i seguenti: "Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea e' subordinato alla frequenza delle attivita' di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica. Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante, potranno articolarsi in piu' periodi, per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attivita' di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.) debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione. Le strutture didattiche a regime dovranno indicare le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili: una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva, multimediale) con effettiva diffusione; un'agenzia o un mezzo d'informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali; un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa). Per quanto riguarda i collegamenti con le realta' professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, le strutture didattiche potranno stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.); le strutture didattiche potranno stabilire specifiche convenzioni - opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica - con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari. Le strutture didattiche dovranno necessariamente dotarsi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Roma, 11 aprile 1996 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 47