IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che
conferisce ai consorzi  agrari  provinciali  la  natura  di  societa'
cooperative  a  r.l.,  assoggettandoli,  per  quanto non regolato dal
decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e  seguenti  del
titolo VI, libro V, del codice civile;
  Visto  l'art.  35 del citato decreto legislativo che attribuisce al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  la  vigilanza  ed  il
controllo dei consorzi agrari;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n. 491, con la quale e' stato
istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle
singole  regioni,  compresi  quelli  finanziari,  facenti   capo   al
soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  Visto il decreto di ammissione del Consorzio agrario provinciale di
Benevento  alla procedura di amministrazione controllata adottato dal
tribunale di Benevento in data 17 gennaio 1992;
  Considerato che, sulla procedura n. 1/1994 instaurata  con  ricorso
proposto  dal  consorzio  sopra  citato il tribunale di Benevento con
decreto 4 maggio 1994 ha disposto l'ammissione dello stesso consorzio
alla procedura di concordato preventivo con prestazione  di  garanzia
ed ha nominato il dott. Vincenzo Cavalluzzo commissario giudiziale;
  Visto il decreto ministeriale n. 35500/1172 del 6 dicembre 1994 con
il  quale  e'  stata  disposta la gestione commissariale del predetto
Consorzio agrario provinciale di Benevento ex art.  2543  del  codice
civile  ed  il  prof.  Mario  Calandro  e' stato nominato commissario
governativo dello stesso;
  Visto il decreto ministeriale n. 135082 del 27 dicembre 1995 con il
quale e'  stata  prorogata  la  gestione  commissariale  fino  al  31
dicembre 1996;
  Vista  la  relazione  del commissario giudiziale della procedura in
data 11 giugno 1996 e la precisazione nella stessa contenuta per  cui
"allo  stato attuale non risulta alcuna possibilita' per il Consorzio
agrario  provinciale  di  Benevento  di  ottenere   la   fidejussione
bancaria" "come richiesto dalla procedura in essere";
  Rilevato  che  l'impossibilita'  di  perfezionare  la  proposta  di
concordato  preventivo,  cosi'  come   richiesto   dalla   procedura,
determina  il  conseguente  ricostituirsi della massa debitoria nella
sua intierezza;
  Ravvisata la necessita' di sottoporre il consorzio in  parola  alla
procedura    di   liquidazione   coatta   amministrativa   anche   in
considerazione dell'importanza che tale tipologia di ente riveste nel
mondo agricolo;
  Ritenuto,  altresi',   di   autorizzare   l'esercizio   provvisorio
d'impresa  ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Con  effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   e'   revocato   il   decreto
ministeriale  n.  135082  del  27 dicembre 1995 con il quale e' stata
prorogata la gestione commissariale fino al 31 dicembre 1996.