IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario    -    e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla
soppressione  dell'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma di
abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario e di sopprimere la tabella
XVII del medesimo, relativa al corso di diploma di abilitazione  alla
vigilanza nelle scuole elementari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dall'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' eliminato  il
diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
  La  tabella  II annessa al predetto regio decreto e' modificata nel
senso che le facolta' di magistero non possono rilasciare l'anzidetto
diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.