IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   agevolare   il   completamento   della   riforma
dell'ordinamento portuale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere in
ordine  alla  copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri
di  servizio  pubblico  per  servizi  aerei  di  linea di particolare
rilevanza  sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di completare gli interventi
a  favore  delle  imprese  cantieristiche  ed  armatoriali al fine di
fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza, in
attesa  di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari
per  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  sulle  aree  del demanio
marittimo  destinato  ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle
medesime  regioni  la  possibilita' di avvalersi delle capitanerie di
porto,  anche al fine di assicurare la continuita' delle attivita' da
questa espletate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, del tesoro e del
bilancio  e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori
pubblici,  per  la  funzione pubblica e gli affari regionali e per la
solidarieta' sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Interventi urgenti a favore del settore portuale,
                     marittimo e dell'armamento
  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1990,  n.  58,  e'  integrato di 1.000 unita' relativamente ai
lavoratori  ed  ai  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi  quelli  della Compagnia carenanti del porto di Genova e del
Fondo   gestione   istituti   contrattuali   lavoratori  portuali  in
liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n.  6  del  1990,  e  di  ulteriori  1.000  unita'  relativamente  ai
dipendenti  degli  enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
intendendosi   il   termine   del   31   dicembre   1993   prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e  della  navigazione,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, individua termini, criteri e modalita',
riconoscendo  priorita',  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
dotazione  organica  delle  compagnie e gruppi portuali, a coloro che
hanno  presentato  la  domanda  e  maturato  i  requisiti entro il 31
dicembre  1992.  Con  decreto  determina  le  dotazioni  organiche  e
relative  eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali,
sulla  base  di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di
esodi  predisposti  da  parte  degli  enti interessati, tenendo conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i  requisiti  entro  il  31  dicembre  1993 e' consentito il recupero
volontario   delle   marche   contributive  relative  al  periodo  di
occasionalato,  senza  onere  per  lo  Stato.  E'  fatto  divieto  di
procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
  3.  Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le
esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza
del  settore,  il  beneficio  del  pensionamento anticipato di cui al
comma  1,  e'  integrato  di  ulteriori  900  unita' relativamente ai
lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali, ivi
compresi  quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di Genova,
trasformati  in  impresa  ai  sensi  dell'articolo  21 della legge 28
gennaio  1994,  n.  84, come sostituito dall'articolo 3 comma 13, del
presente decreto, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita'
portuali  di  cui  all'articolo  6  della citata legge n. 84 del 1994
intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre
1996.
  4. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti
e  della  navigazione,  con  decreto  da emanarsi entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, individua
termini,  criteri  e  modalita',  riconoscendo priorita', nell'ambito
delle  eccedenze  di  ciascuna  dotazione  organica delle compagnie e
gruppi  portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato
i  requisiti  entro  il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e
della   navigazione,  con  proprio  decreto,  determina  altresi'  le
dotazioni  organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie
e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili
al  funzionamento  dei  servizi e del contingente necessario, nonche'
delle  esigenze  operative  di  ciascun  porto.  Ai  lavoratori delle
compagnie  e  gruppi  portuali  che  non abbiano maturato i requisiti
entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle
marche  contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza
onere   per   lo  Stato.  Possono  essere  ammessi  al  pensionamento
anticipato  i  soli dipendenti delle autorita' portuali che risultino
in  esubero  rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa
deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge
28  gennaio  1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni
in eccedenza alle dotazioni organiche.
  5.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 si applicano le
disposizioni   di   cui   all'articolo   3,  commi  1-bis  e  8,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi
1,  4,  5,  6,  8  e  9,  del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai  lavoratori  e  dipendenti,  posti in pensionamento anticipato, e'
concesso   l'aumento  dell'anzianita'  contributiva  per  un  periodo
massimo  di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la
data  di  risoluzione  del  rapporto  o  di cancellazione dai ruoli e
quella  di  raggiungimento  del  sessantesimo anno di eta', ovvero al
periodo  necessario  al  compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  presente
articolo  si  applicano  i  vigenti  regimi  di  incumulabilita' e di
incompatibilita'   previsti   per   i  trattamenti  pensionistici  di
anzianita'.  Per  i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o assegni di
invalidita'  a  carico  dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti
per   il   pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della  domanda
comporta  la  corresponsione  di un supplemento di pensione secondo i
criteri  e  le  condizioni  di  cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico  del  personale  iscritto alla CPDEL terra' conto degli
eventuali  elementi  retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto  corrisposti,  previo  versamento volontario dei relativi oneri
contributivi  da  parte  dei  lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
  6. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma  17,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per
il  medesimo  periodo  1994-1996,  anche ai dipendenti delle societa'
Sidermar   di  navigazione,  Sidermar  trasporti  costieri,  Sidermar
servizi  accessori,  Almare,  Interlogistica  e  Societa' finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi   il   trattamento  di  pensione  liquidato  sulla  base
dell'anzianita'  contributiva,  aumentata di un periodo pari a quello
compreso  tra  la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del  conseguimento  del  sessantesimo  anno di eta', ovvero del minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.
  7.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi  1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonche' quelli derivanti dall'attuazione del
comma  4  dell'articolo  24  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
posti  a  carico  della  gestione  commissariale  del  Fondo gestione
istituti  contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione e sono
rimborsati  agli  istituti  previdenziali di competenza sulla base di
apposita rendicontazione annuale.
  8.  L'onere  connesso  alla  corresponsione del trattamento di fine
servizio  e  delle  indennita' contrattuali e del trattamento di fine
rapporto    relativi    al   pensionamento   anticipato   a   favore,
rispettivamente,  dei  lavoratori  e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi   portuali,   nonche'   dei   lavoratori   dell'ex  gruppo  di
portabagagli  di  Olbia  e  di  Porto Torres gia' in quiescenza e non
ancora  liquidati  a  tale  titolo, fa carico alla gestione di cui al
comma  7.  A  tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede,
con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n.  58,  alla  contrazione  di un mutuo per un importo pari a lire 91
miliardi.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge  6  aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1983,  n. 230, e le successive disposizioni
relative  alla  corresponsione  delle competenze dovute ai dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali  si  intendono riferite al solo
trattamento  di  fine  rapporto.  L'onere connesso alle competenze di
fine  servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei
mezzi  meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma
7  nell'ambito  dei  piani  triennali  di  esodo  di  cui al comma 2,
limitatamente  agli  enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che
non  abbiano  gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale
titolo,   non   sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad  altri  oneri
finanziari.
  9.  La  gestione  commissariale  del  Fondo  di  cui  al comma 7 e'
autorizzata  ad  erogare  alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla
base  di  apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del
trattamento  di  fine  servizio  maturato  al  31  gennaio  1990  dai
lavoratori  portuali  per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La
medesima  gestione e' autorizzata, altresi', a rimborsare all'INPS la
somma  di  lire  30.705.765.778  ad  esso dovuta a titolo di maggiori
oneri   connessi   al   pensionamento  anticipato  dei  lavoratori  e
dipendenti  delle  compagnie  portuali  ai  sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
  10.  I  termini per la presentazione delle domande per l'attuazione
degli  interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, nonche' le
sospensioni   dal   lavoro   sono  prorogati  al  31  dicembre  1996,
intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
  11.  Il  beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge  5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite
di   ulteriori  1.800  unita',  ivi  compresa  la  regolazione  delle
eccedenze  dell'anno  1993.  Detto  beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il
relativo onere e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 7
ed  e'  rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli
interventi  di  cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in
materia,  il  Governo attiva le procedure per il recupero delle somme
erogate  alle  compagnie  e  gruppi  portuali, unitamente ai relativi
interessi legali.
  12.  Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  24  marzo  1990,  n.  58,  provvede  agli  adempimenti
contrattuali  inerenti  la  prosecuzione della gestione della casa di
soggiorno  per  lavoratori  portuali  in Dovadola fino al 31 dicembre
1995.  L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 7.
  13.  Per l'attuazione dei commi da 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di
cui  al  comma 7, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi
per  ciascuno  degli  anni  1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60
miliardi,  per  l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996,
si  provvede  a  carico  dello stanziamento iscritto al capitolo 4571
dello  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  14.  Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli
enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma
8,  e  dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
legge  28  gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di
impresa.
  15. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine
servizio  e  delle  indennita' contrattuali e del trattamento di fine
rapporto    relativi    al   pensionanento   anticipato   a   favore,
rispettivamente,  dei  lavoratori  e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma
6  provvede  anche  attraverso  la  contrazione  di  ulteriori  mutui
decennali con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1990,  n.  58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
del   decreto-legge   6   aprile   1983,   n.  103,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 maggio 1983, n. 230, e le successive
disposizioni  relative alla corresponsione delle competenze dovute ai
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al
solo  trattamento  di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorita'
portuali  la  corresponsione  del  trattamento  di fine rapporto e' a
carico  della gestione delle autorita' medesime. Le competenze di cui
al  presente  comma,  ivi  comprese  quelle  gia'  corrisposte a tale
titolo,   non   sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad  altri  oneri
finanziari.
  16.  E'  concessa  per  il  secondo  semestre  1996,  a  favore dei
lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali, ivi
compresi  quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di Genova,
trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84,  come sostituito dall'articolo 3, comma 13, del presente decreto,
la   proroga   del   beneficio   di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge 13 luglio
1995,  n.  287,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unita', al cui rimborso a
favore  dell'INPS  provvede  la  gestione commissariale sulla base di
apposita  rendicontazione.  Detto  beneficio,  qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1996, e' prorogato fino al 30 giugno 1997.
  17.  Il commissario liquidatore provvede, altresi', all'intervento,
valutato  in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento
per   la   concessione   di  un  contributo  equivalente  all'importo
complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996
nei  confronti  della  gente  di  mare, ai sensi dell'articolo 23 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Detto beneficio e' previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alla
condizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 13
luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
  18.  Al  fine di favorire l'efficienza ed operativita' del servizio
escavazione  porti,  di  cui  all'articolo  26 della legge 28 gennaio
1994,  n.  84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4
e'  autorizzato,  anche  mediante  la contrazione di mutui secondo le
modalita'  di  cui  al  comma 7, ad effettuare interventi valutati in
complessive  lire  20.000  milioni,  per  il  potenziamento dei mezzi
effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti
mezzi,  nonche'  per  la  ristrutturazione  dei  cantieri. Il gettito
derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali,
con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di
escavazione   dei  porti  marittimi  nazionali,  nonche'  il  gettito
scaturente  dai  canoni  di autorizzazione per operazioni portuali di
cui  all'articolo  16  della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei
porti  non sedi di autorita' portuali, affluisce su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato
di  previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
funzionamento del servizio medesimo di escavazione.
  19.  Per l'attuazione dei commi 3, 4 e da 15 a 18 sono autorizzati,
in  favore  della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 7,
ulteriori  limiti  di  impegno  decennali  di lire 30.000 milioni per
ciascuno  degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni
per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  anni
medesimi  dello  stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1996-1998  al  capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
  20. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe
disposizioni  contenute  nell'articolo  3 del decreto-legge 17 maggio
1996, n. 279.