IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9  marzo  1972, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1972, concernente la  tariffa  ridotta
per  le  comunicazioni  telefoniche  richieste presso le accettazioni
pubbliche dai familiari per corrispondere con gli  emigrati  italiani
nella   Repubblica   Federale   Tedesca,   Francia,  Belgio,  Olanda,
Lussemburgo, Svizzera e Gran Bretagna;
   Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra  il  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, cosi'
come modificata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre  1988  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 172 del 25
luglio 1989;
   Visto  il  regolamento  internazionale   delle   telecomunicazioni
(Melbourne 1988);
   Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990  concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
   Vista la legge 29 gennaio 1992, n.  58,  concernente  disposizioni
per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992,  concernente la
determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita'
di traffico della  rete  telefonica  pubblica  commutata,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
   Visto   il   decreto  ministeriale  24  settembre  1992,  n.  427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata;
   Vista  la  convenzione  stipulata  il  29  dicembre  1992  tra  il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata
con  decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi'  come  modificata  dalla
convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con
decreto  ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
   Visto il "piano di ristrutturazione delle tariffe dei  servizi  di
telecomunicazione"  approvato  dal  CIP con provvedimento n. 20/1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992;
   Visto il  decreto  interministeriale  16  marzo  1994  concernente
l'adeguamento  delle  tariffe  telefoniche  nazionali  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  74  del  30
marzo 1994;
   Visto  il  decreto  interministeriale 17 marzo 1994 concernente le
tariffe  telefoniche  internazionali   pubblicato   nel   supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994;
   Vista   la   delibera   CIPE  del  16  dicembre  1994  concernente
"determinazioni  inerenti   al   settore   delle   telecomunicazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Le tariffe per le comunicazioni telefoniche internazionali per
ciascun paese e zone di tassazione sono riportate nella tabella A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   2. Per le comunicazioni in teleselezione si  applica  una  tariffa
determinata  mediante  l'invio al contatore dell'abbonato richiedente
di impulsi di conteggio secondo le modalita' indicate  nella  tabella
A.   Il   valore   di  ciascun  impulso  e'  quello  stabilito  dalle
disposizioni vigenti per le  comunicazioni  teleselettive  urbane  ed
interurbane.
   3.  Per  le comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe
sono espresse in lire per minuto. Per ogni  comunicazione  effettuata
si  applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalita'
previste nella stessa tabella A.
   4. Alle comunicazioni multiple, ove disponibili, per i  primi  due
partecipanti  nei  due  paesi  sono applicate le tariffe (comprensive
delle  quote  fisse  aggiuntive)  stabilite  per   le   comunicazioni
personali;  per  ogni  partecipante  addizionale  in Italia, un terzo
della stessa tariffa; per ogni  partecipante  addizionale  nel  Paese
estero la tariffa internazionale ivi prevista.
   5.  Le  tariffe sono comprensive della soprattassa di cui all'art.
292 del decreto del Presidente della Repubblica  29  marzo  1973,  n.
156.
   6.  Alle  comunicazioni  telefoniche  internazionali effettuate da
telefono  a  disposizione  del  pubblico  si  applicano  le  medesime
disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.