IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro  e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni   di  indebitamento  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
con il quale si e'  stabilito,  fra  l'altro,  che  con  decreti  del
Ministro  del tesoro e' determinata, anche in deroga alle norme della
contabilita' di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre  valute,
nonche'  il foro competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429,  concernente  fra
l'altro  modifiche  al  trattamento  tributario  di taluni redditi di
capitale;
  Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria
sul mercato  internazionale  per  l'ammontare  di  2.000  milioni  di
dollari  statunitensi,  della  durata  di cinque anni, con opzione di
rimborso anticipato al terzo anno, da parte dell'emittente,  a  tasso
variabile;
  Vista  la  proposta  n.  500166  del  3 giugno 1996 formulata dalla
Direzione generale del tesoro;
  Considerato che l'offerta della Lehman  Brothers  e  della  Merrill
Lynch  &  Co,  in  qualita'  di banche coordinatrici del consorzio di
collocamento, e' risultata la  piu'  conveniente  per  il  Tesoro  in
termini  di  riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione
di tale prestito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e' disposta un'emissione sui
mercati internazionali di  titoli  del  Tesoro,  alle  condizioni  di
seguito descritte:
   importo: 2.000 milioni di dollari statunitensi;
   durata: 5 anni;
   prezzo: 99,682%;
   tasso  di interesse: variabile pari al LIBOR a tre mesi in dollari
statunitensi meno uno spread pari  allo  0,0625%,  pagabile  in  rate
trimestrali posticipate a partire dal 28 settembre 1996;
   commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,15%;
   spese: 200.000 dollari statunitensi;
   decorrenza: 28 giugno 1996;
   scadenza: 28 giugno 2001, salva la facolta' da parte del Tesoro di
rimborsare anticipatamente il prestito interamente e non in parte, al
valore  nominale,  alla  scadenza  di  ogni  pagamento  trimestrale a
partire dal 28 giugno 1999;
   netto ricavo: 1.990.440.000 dollari statunitensi.