IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per
l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11
che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  di  contributi in conto capitale per
iniziative finalizzate al risparmio  energetico  e  all'utilizzazione
dei fondi rinnovabili di energia o assimilate;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  stabilito,  tra l'altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli
interventi di cui all'art. 11 della legge n.  10/1991, finanziati con
gli stanziamenti del cap. 7717, dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale  e
che,   pertanto,  le  relative  disponibilita'  confluiscono,  previa
riduzione del 15%, nel  fondo  di  cui  all'art.  9  della  legge  n.
281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno
1990, n. 158;
  Vista   la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1994,  n.  726,  per
l'esercizio 1995, che, tra l'altro, stanzia  la  competenza  di  lire
185,895  miliardi  per le finalita' di cui al soprarichiamato art. 11
della legge n. 10/1991;
  Visti i criteri direttivi del 1  dicembre  1994,  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome e, in particolare, il punto 2 con il quale  viene  stabilito
che  il  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione economica
provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e
provincia  autonoma,  in  attuazione  della  ripartizione  effettuata
secondo   l'ubicazione   territoriale   delle   iniziative  utilmente
collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto  delle
somme  disponibili  per  l'intero  quadriennio  1994-97  pari  a lire
754,375 miliardi;
  Considerato che la legge finanziaria  del  1996,  n.  550,  del  28
dicembre  1995  con  l'art.  3  taglia i finanziamenti a favore delle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996;
  Considerato che sulle disponibilita' 1996, pari a L. 25.342.692.280
a favore delle sole regioni a statuto speciale per le sole  finalita'
ex  legge  n. 10/1991, confluite al cap. 7081 ai sensi della legge n.
158/1990, debba apportarsi una riduzione del tre per  cento  prevista
dalla legge n. 85/1995, ammontante a complessive lire 760.280.767;
  Ritenuto   di   dover   impegnare   la   somma  complessiva  di  L.
24.582.411.513, al netto della citata riduzione  del  tre  per  cento
pari a L. 760.280.767 proporzionalmente alle quote loro assegnate con
i criteri direttivi sopra menzionati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di  L.  24.582.411.513  e' impegnata per le
finalita' esposte in premessa,  a  favore  delle  regioni  a  statuto
speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:
Regioni interessate                      Importi (in lire)
          -                                      -
Friuli-Venezia Giulia                     17.469.205.538
Sardegna                                   5.687.498.660
Sicilia                                    1.331.596.872
Valle d'Aosta                                 94.110.443
                                          ______________
                              Totale. . . 24.582.411.513