IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione dei fondi rinnovabili di energia o assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del cap. 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilita' confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995, che, tra l'altro, stanzia la competenza di lire 185,895 miliardi per le finalita' di cui al soprarichiamato art. 11 della legge n. 10/1991; Visti i criteri direttivi del 1 dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994-97 pari a lire 754,375 miliardi; Considerato che la legge finanziaria del 1996, n. 550, del 28 dicembre 1995 con l'art. 3 taglia i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996; Considerato che sulle disponibilita' 1996, pari a L. 25.342.692.280 a favore delle sole regioni a statuto speciale per le sole finalita' ex legge n. 10/1991, confluite al cap. 7081 ai sensi della legge n. 158/1990, debba apportarsi una riduzione del tre per cento prevista dalla legge n. 85/1995, ammontante a complessive lire 760.280.767; Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 24.582.411.513, al netto della citata riduzione del tre per cento pari a L. 760.280.767 proporzionalmente alle quote loro assegnate con i criteri direttivi sopra menzionati; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 24.582.411.513 e' impegnata per le finalita' esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate: Regioni interessate Importi (in lire) - - Friuli-Venezia Giulia 17.469.205.538 Sardegna 5.687.498.660 Sicilia 1.331.596.872 Valle d'Aosta 94.110.443 ______________ Totale. . . 24.582.411.513