L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'   sociale  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia di assicurazioni di assistenza,
credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984, 23 dicembre 1986,  6
settembre  1993  ed  il  provvedimento  ISVAP  14  febbraio  1995  di
autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    e
riassicurativa  rilasciati  alla  societa'  Mediolanum  assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa, 3;
  Vista la istanza con la quale la societa' Mediolanum  assicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in Milano, via Paleocapa, 3, ha chiesto di essere
autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa  del
ramo  17  (tutela  giudiziaria)  di  cui  al  punto  A) della tabella
allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  175,  in  tutti  i
rischi diversi dal rischio auto;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con  la  quale il consiglio di amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  30  maggio  1996,   ritenuta   la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  all'attivita'  assicurativa
previsti dall'art. 16 del decreto  legislativo  n.  175/1995,  si  e'
espresso  favorevolmente  in  merito  alla  istanza  sopra richiamata
presentata dalla societa' Mediolanum assicurazioni S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  Mediolanum  assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,
via  Paleocapa,  3,   e'   autorizzata   ad   estendere   l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  del ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui
al punto A) della tabella allegata al decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 175, in tutti i rischi diversi dal rischio auto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 giugno 1996
                                            Il presidente: SANGIORGIO