IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l'allegato 11 del regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 maggio 1992, n. 314, che riporta la procedura per l'omologazione delle apparecchiature terminali da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1992, n. 43, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sul servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del 28 aprile 1992; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'adeguamento delle norme che disciplinano il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995; Visto il parere circostanziato emesso dalla Commissione CEE comunicato da Italrap in data 28 marzo 1995; Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/96867/4313DL/CR del 4 aprile 1996); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e scopo della regola tecnica 1. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire le caratteristiche tecniche e funzionali minime cui devono soddisfare le apparecchiature riceventi utilizzate per il servizio pubblico di radioavviso personale nazionale ed internazionale alfanumerico (EUROMESSAGE) in grado di ricevere messaggi fino ad un massimo di 80 caratteri ed operante sulla frequenza di 466,075 MHz, al fine del rilascio del certificato di conformita' e di quello di omologazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.