IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio  1983,  con  il  quale  e'
stato  approvato   il   Piano   nazionale   di   ripartizione   delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; 
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle  telecomunicazioni)
a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con  legge  9
maggio 1986, n. 149; 
  Vista la legge 21 giugno  1986,  n.  317,  per  l'attuazione  della
direttiva  83/189/CEE  relativa  alla  procedura  d'informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; 
  Visto  l'allegato  11  del  regolamento  recante  disposizioni   di
attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109,  adottato  con  decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 maggio 1992,  n.
314,   che   riporta   la   procedura   per   l'omologazione    delle
apparecchiature  terminali  da  connettere  alla  rete  pubblica   di
telecomunicazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1992, n. 43, con  il  quale
e'  stato  adottato  il  regolamento  recante  norme   sul   servizio
radiomobile pubblico di teleavviso personale; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.  476,  concernente
l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri  relative  alla  compatibilita'
elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del 28  aprile
1992; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  1992,  n.  519,   di
attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente  il  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative  alle  apparecchiature
terminali di telecomunicazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'adeguamento  delle  norme
che disciplinano  il  servizio  radiomobile  pubblico  di  teleavviso
personale; 
  Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico   delle   poste,   delle
telecomunicazioni e dell'automazione; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995; 
  Visto  il  parere  circostanziato  emesso  dalla  Commissione   CEE
comunicato da Italrap in data 28 marzo 1995; 
  Udito  il  definitivo  parere  del  Consiglio  di  Stato   espresso
nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988  (nota
GM/96867/4313DL/CR del 4 aprile 1996); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                Oggetto e scopo della regola tecnica 
  1.  Il  presente  regolamento  ha  lo   scopo   di   stabilire   le
caratteristiche tecniche e funzionali minime cui devono soddisfare le
apparecchiature riceventi utilizzate  per  il  servizio  pubblico  di
radioavviso  personale  nazionale  ed   internazionale   alfanumerico
(EUROMESSAGE) in grado di ricevere messaggi fino ad un massimo di  80
caratteri ed operante sulla frequenza di 466,075  MHz,  al  fine  del
rilascio del certificato di conformita' e di quello di omologazione. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota alle premesse: 
            -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge   n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il 
             seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
             e) (soppressa). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necesita' di apposita autorizzazione da parte della  legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.