IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista   la   legge   4   novembre   1965,  n.  1213,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  1  marzo  1994,  n.  153,  di   conversione   del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in
favore del cinema";
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi
urgenti in favore del cinema";
  Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
settembre  1994  recante:  "Determinazione   dei   criteri   per   la
concessione      dell'autorizzazione     all'apertura     di     sale
cinematografiche";
  Ritenuto di dover provvedere a taluni adeguamenti e semplificazioni
della normativa di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 settembre 1994 aventi un valore sostanziale anche  per
l'incentivazione  di  eventuali nuove iniziative, al fine di favorire
l'attuale ripresa del cinema nelle sale cinematografiche;
  Sentita la commissione centrale per la cinematografia nella  seduta
del 29 aprile 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8  settembre  1994,  e'  aggiunto  il  periodo
seguente:  "Per  il  rilascio  dell'autorizzazione all'ampliamento si
terra' conto esclusivamente della  rispondenza  della  documentazione
presentata dagli interessati alle vigenti norme di sicurezza".
  2. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
settembre 1994 e' sostituito come segue:
  "Art.  4.  - Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si puo'
autorizzare l'apertura di una sala monoschermo o  di  una  multisala,
per un numero di posti fino ad un massimo di 1.500, purche' disti non
meno  di  1,5 km dalla piu' vicina sala monoschermo o da una sala con
due schermi e non meno di 2,5 km  dalla  piu'  vicina  multisala  con
almeno tre schermi".
  3.  Nel  secondo  comma  dell'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole "non meno di  2  km
in linea d'aria" sono sostituite dalle seguenti: "non meno di 1 km".
  4.  Nel  terzo  comma  dello stesso art. 5 le parole "aumentato del
30%" sono sostituite da "aumentato del 100%" e vengono  eliminate  le
parole  "e  la  distanza  minima  della  piu' vicina sala operante e'
ridotta ad 1 km in linea d'aria". All'art. 5 e' aggiunto il  seguente
comma:  4.  Nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con oltre
50.000 abitanti  ove  agisca  una  sola  sala  cinematografica,  puo'
chiedersi l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.
4 in luogo di quelle di cui al presente articolo.
  5.  Nel  secondo  comma,  lettera  a),  dell'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  8  settembre  1994  le  parole
"fino al 20%" sono sostituite dalle seguenti "fino al 40%".
  6.  Il  quarto comma dello stesso art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 e' cosi' sostituito:
  "Per  la  realizzazione  di  un  complesso multisala nell'ambito di
progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi
permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero
con finalita' culturali o ricreative ed adeguate aree di  parcheggio,
si  prescinde  dai  criteri  di cui al comma 2 dell'art. 5 in tutti i
comuni per un numero complessivo di posti non  superiore  a  2.500  e
sempre che il complesso disti non meno di 2 km dalla piu' vicina sala
operante  e  5  km  dal piu' vicino complesso multisala di almeno tre
sale".
  7. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 settembre 1994 e' aggiunto il seguente periodo: "Le  autorizzazioni
al  trasferimento possono essere concesse sulla base della comprovata
sussistenza della relativa azienda di spettacoli cinematografici".
  8. Nel primo comma dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  8  settembre  1994 le parole "2 km in linea
d'aria" sono sostituite da "1 km".
  9. Dopo l'art. 11 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 8 settembre 1994 e' inserito il seguente articolo:
  "Art.   11-bis   (Parere   preliminare)   .  -  1.  Ai  fini  della
presentazione della domanda per il rilascio della  autorizzazione  di
cui  all'art.  31  della  legge  4 novembre 1965, n. 1213, sostituito
dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,  l'interessato  puo'
richiedere  alla  autorita'  competente  in  materia di spettacolo la
emissione di un parere preliminare non vincolante.
   2. La richiesta di parere preliminare deve essere presentata  alla
autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo  ed  inviata,  per
conoscenza,  al  comune.  Alla  domanda  debbono  essere  allegati  i
seguenti documenti:
    a)  progetto  di  massima  con  relazione  tecnica  illustrativa,
firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo  professionale
e comprendente una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante
l'area  destinata  o  occupata  dalla  sala cinematografica e le aree
adiacenti  fino  ad  una  distanza  di  100  metri  dall'edificio  da
destinare o destinato a sala cinematografica. Per i progetti intesi a
realizzare  complessi  multisala  ai  sensi  dell'art. 6, comma 4 del
presente decreto, la planimetria deve  includere  ed  evidenziare  le
attivita'  e  le  aree  aventi le specifiche destinazioni indicate in
detta disposizione;
    b) carta topografica del comune, convalidata dall'ufficio tecnico
del comune,  con  la  indicazione  precisa  dell'area  o  del  locale
destinati a sala cinematografica;
    c)   se   il   richiedente   non   e'  proprietario  dell'area  o
dell'immobile, dichiarazione autenticata del proprietario  avente  ad
oggetto  la  disponibilita'  a  vendere  od  a  dare  in locazione al
richiedente  l'area  o  l'immobile,  individuati   con   i   relativi
identificativi  catastali,  ai  fini della realizzazione della sala o
multisala cinematografica;
    d) nelle ipotesi di cui agli articoli 4, 5, 6, comma 4  e  8  del
presente  decreto,  idoneo  documento, sottoscritto da un tecnico, da
cui risulti la distanza della nuova sala o multisala dal piu'  vicino
cinema;
    e) certificato della SIAE, riferito al territorio del comune ed a
quello  della  regione,  attestante  il  numero  delle sale, anche se
facenti parte di un complesso multisala, che nell'ultimo anno  o,  in
difetto,  nel  penultimo  anno precedente quello della domanda, hanno
svolto  attivita'  di programmazione cinematografica non occasionale,
per  tale  intendendosi  la  effettuazione  di  pubblici   spettacoli
cinematografici per almeno centoventi giorni, nonche' il numero delle
sale che hanno iniziato l'attivita' nell'anno in cui viene presentata
la domanda;
    f)  per  le  sale  di  particolare  livello  qualitativo,  di cui
all'art.  5,  comma  3  del  presente  decreto,   dichiarazione   non
revocabile di impegno a conformare la sala a tutte le caratteristiche
stabilite da detta norma.
   3.  L'autorita'  competente  in  materia di spettacolo rilascia il
parere preliminare sentita la commissione di cui  all'art.  52  della
legge  4  novembre  1965,  n.  1213.  La commissione si pronuncia con
riferimento ai criteri stabiliti dal presente decreto sulla base  dei
documenti  indicati  al  precedente  comma  2  e  dei  seguenti  dati
acquisiti e messi a disposizione dalla stessa autorita'.
   1) popolazione residente nel territorio del comune  ed  in  quello
della  regione,  indicata  nel  piu'  recente  Annuario  ISTAT  della
popolazione e del movimento anagrafico;
   2) elenco delle autorizzazioni di cui all'art. 31, della  legge  4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, rilasciate per il
territorio   del  comune  e  della  regione  nel  quadriennio  solare
antecedente  e  nell'anno  in  corso  alla  data  di  riunione  della
commissione.
   4.  La  data  di presentazione della domanda intesa ad ottenere il
parere preliminare, purche' accompagnata da tutta  la  documentazione
prescritta  dal  secondo comma del presente articolo, e' rilevante ai
fini dell'ordine cronologico delle istanze per la  concessione  della
autorizzazione  di  cui  all'art.  31 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni. A tale effetto la  istanza  per  il
rilascio  della autorizzazione deve essere presentata al comune entro
il termine non prorogabile di nove mesi dalla data  di  comunicazione
del  parere  preliminare  favorevole.  La presentazione della domanda
deve conformarsi alle modalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 11,
commi 1, 2,  3  e  4,  del  presente  decreto  con  esclusione  della
documentazione  gia'  inviata alla autorita' competente in materia di
spettacolo ai fini della espressione del parere preliminare.
  5. Nell'esame delle istanze per il rilascio  della  autorizzazione,
concernenti   iniziative  per  le  quali  e'  stato  espresso  parere
preliminare favorevole, la commissione di cui all'art. 52 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni accerta, ai fini
dell'ordine cronologico di cui al comma 4, che la documentazione  sia
coerente   con  quella  considerata  per  il  parere  preliminare.  I
componenti tecnici della commissione verificano, con  riferimento  al
parere espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali
di  pubblico  spettacolo, la idoneita' della documentazione trasmessa
alla autorita' competente in materia di spettacolo.".
  10. Nei commi 1 e 2 dell'art. 12 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  8  settembre  1994 le parole "tre mesi sono
sostituite dalle seguenti: "sei mesi". Ai commi 3 e  4  dello  stesso
art.  12  e'  aggiunta l'espressione "sentita la commissione apertura
sale cinematografiche".
  11.  Dopo  l'art.  12  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 settembre 1994 e' inserito il seguente articolo:
  "Art.  12-bis  (Decadenze).   -   1.   All'esercente   della   sala
cinematografica  e'  fatto  obbligo di comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo ed  al  comune
ogni  periodo  di  sospensione  della attivita' superiore ad un anno,
specificandone  il  motivo.  A  pena  di  decadenza  immediata  della
autorizzazione,  la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento  non  oltre  i  trenta  giorni
successivi  al  primo  anno  di inattivita' e puo' essere validamente
effettuata anche  dal  proprietario  dell'immobile  in  cui  la  sala
cinematografica e' allocata.
  2.  La  inattivita'  della  sala  cinematografica  per  un  periodo
superiore  ai  due  anni  comporta  la   decadenza   della   relativa
autorizzazione.  La  decadenza  e'  dichiarata,  anche  su istanza di
terzi, dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
dello    spettacolo,    sentita    la   commissione   apertura   sale
cinematografiche, ed e' comunicata al comune.
  3.   In   caso   di   cessazione   della   attivita'   della   sala
cinematografica,   il   proprietario   della  azienda  di  spettacoli
cinematografici puo' richiedere l'autorizzazione al trasferimento  in
altro  sito  del medesimo comune. La richiesta deve essere presentata
entro il termine perentorio di due  anni  dalla  data  di  cessazione
dell'attivita',  ridotto  ad un anno ove il proprietario dell'azienda
sia anche  proprietario  del  relativo  immobile.  Se  la  proprieta'
dell'azienda  e quella dell'immobile fanno capo a soggetti diversi ed
il  proprietario  dell'azienda  non  si  avvale,  entro  il   termine
stabilito,   della   facolta'  di  richiedere  il  trasferimento,  il
proprietario dell'immobile  puo'  richiedere,  entro  i  dodici  mesi
successivi   e   con   riferimento   alla   autorizzazione  decaduta,
l'autorizzazione  per  la  riattivazione  della  sala.  Nello  stesso
termine,  il  proprietario  dell'immobile in cui svolgeva l'attivita'
l'azienda trasferita ad altra sede puo' chiedere  l'autorizzazione  a
riattivare la sala.
  4.  In  sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo:
    a) la comunicazione di cui al comma 1, relativa alla  sospensione
di  attivita' superiore ad un anno, deve essere inviata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
    b) per le sale inattive  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e non destinate ad altro uso, il periodo di due anni
stabilito dal comma 2 ai fini della decadenza della autorizzazione ed
i   termini  stabiliti  nel  secondo  periodo  del  comma  3  per  la
presentazione delle istanze di trasferimento o di riattivazione della
sala decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) per le sale inattive da oltre due anni alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il proprietario o, in  caso  di  formale
dichiarazione  di  rinuncia  dello stesso, il locatario dell'immobile
che non sia stato destinato ad altro uso, siano essi persona fisica o
giuridica,  puo'  ottenere,  su  richiesta,   l'autorizzazione   alla
riapertura  della  sala,  a  prescindere  da  quanto  previsto  dagli
articoli  4  e  5  del  presente  decreto.  La  domanda  deve  essere
presentata  entro  il  termine  perentorio  di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto".
    d) per le sale inattive da oltre due anni alla data di entrata in
vigore   del   presente  decreto,  nel  caso  in  cui  la  proprieta'
dell'immobile e dell'azienda di esercizio facciano capo  al  medesimo
soggetto,   se   destinate   ad   altro   uso   dopo   la  cessazione
dell'attivita',  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento     dello     spettacolo     dichiara    la    decadenza
dell'autorizzazione.".