IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per le pari opportunita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi nel campo della ricerca 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1 agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, purche' a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, e' autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno 1995. 4. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 giugno 1996. 5. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1996.