IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  ordinamento  della Corte dei conti per
garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni
giurisdizionali  e  di  controllo, anche a seguito di talune esigenze
emerse  nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14
gennaio 1994, n. 20;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con  il  Ministro  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Sezioni giurisdizionali
  1.  Il  comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n.  453,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19, e' sostituito dai seguenti:
  "  5.  Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali,
salvo  quanto  disposto  in attuazione dell'articolo 23 dello statuto
della   regione   Sicilia,   e'   ammesso   l'appello   alle  sezioni
giurisdizionali  centrali  che  giudicano con cinque magistrati e con
competenza  in  tutte  le materie attribuite alla giurisdizione della
Corte  dei  conti.  Nei  giudizi in materia di pensioni, l'appello e'
consentito  per  soli  motivi  di diritto; costituiscono questioni di
fatto  quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte
da  causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento di infermita' o lesioni.
  5-bis.  L'appello  e'  proponibile  dalle  parti,  dal  procuratore
regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro
sessanta  giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla
pubblicazione.   Entro   i   trenta  giorni  successivi  deve  essere
depositata   nella   segreteria  del  giudice  di  appello  la  copia
notificata  dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza
appellata.   Agli   appelli  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.
  5-ter.  Le  sentenze  delle  sezioni giurisdizionali regionali sono
esecutive.   Il  ricorso  in  appello  alle  sezioni  giurisdizionali
centrali  non  sospende  l'esecuzione  della  sentenza  impugnata. La
sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del
procuratore  regionale  territorialmente competente o del procuratore
generale,  nelle  ipotesi  in cui e' proposto il ricorso in appello e
quando  ricorrono gravi motivi, puo' disporre, con ordinanza motivata
emessa  in  camera  di  consiglio,  che  la  esecuzione  sia sospesa.
Sull'istanza  di  sospensione  la  sezione  giurisdizionale  centrale
provvede  non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del
ricorso.  I  difensori  delle  parti e il procuratore generale devono
essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.".
  2.  Le  sezioni  riunite  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio  1994, n. 19, giudicano con
sette magistrati.
  3.  Dopo  il  comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre
1993,  n.  453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19, e' inserito il seguente:
  "8-bis.  E'  istituita  una terza sezione giurisdizionale centrale.
Per  le  esigenze  delle  funzioni  giurisdizionali,  di  controllo e
referenti  al  Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di
lavoro  sia  ritenuto  particolarmente  consistente,  possono  essere
assegnati,  con  delibera  del  consiglio  di  presidenza, presidenti
aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti
e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.".