IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071 modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.  73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990  n.  245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto   il   decreto  ministeriale  31  gennaio  1992,  concernente
autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del  Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma  universitario in
biologia;
  Sentito il parere dell'Ordine nazionale dei biologi;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XXV del medesimo, la tabella XXV-bis, relativa  al  corso  di
diploma universitario in biologia.
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma universitario in biologia.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, puo'
rilasciare l'anzidetto diploma universitario in biologia.
  Dopo la tabella XXV, annessa al citato decreto 30  settembre  1938,
n.  1652,  e'  aggiunta  la  tabella  XXV-bis,  relativa  al  diploma
universitario in biologia.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 maggio 1996
                                                 Il Ministro: SALVINI
 Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1996
 Registro n. 1 Universita', foglio n. 62