L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista l'istanza con la quale la Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., con sede in Bologna, via Andrea da Formigine n. 1, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni con esclusione dei danni causati dalla grandine; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 giugno 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa, ivi compreso quanto indicato dall'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175/1995 con riferimento allo statuto dell'impresa richiedente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Compagnia assicuratrice Linear S.p.a.; Dispone: La Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., con sede in Bologna, via Andrea da Formigine n. 1, previa approvazione dello statuto, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni con esclusione dei danni causati dalla grandine; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1996 Il presidente: SANGIORGIO