L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia  di  assicurazioni  assistenza,
credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Vista l'istanza con la  quale  la  Compagnia  assicuratrice  Linear
S.p.a., con sede in Bologna, via Andrea da Formigine n. 1, ha chiesto
di  essere  autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei
rami infortuni;  malattia;  corpi  di  veicoli  terrestri;  corpi  di
veicoli   marittimi,   lacustri  e  fluviali;  incendio  ed  elementi
naturali; altri danni ai beni con esclusione dei danni causati  dalla
grandine;   r.c.   autoveicoli  terrestri;  r.c.  veicoli  marittimi,
lacustri e fluviali;  r.c.  generale;  perdite  pecuniarie  di  vario
genere;  tutela  giudiziaria  e  assistenza, di cui al punto A) della
tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con  la  quale il consiglio di amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  13  giugno  1996,   ritenuta   la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso all'esercizio dell'attivita'
assicurativa previsti dalla vigente normativa,  ivi  compreso  quanto
indicato  dall'art.  11,  comma  4, del citato decreto legislativo n.
175/1995 con riferimento allo statuto dell'impresa richiedente, si e'
espresso  favorevolmente  in  merito  all'istanza  sopra   richiamata
presentata dalla Compagnia assicuratrice Linear S.p.a.;
                              Dispone:
  La  Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., con sede in Bologna, via
Andrea da Formigine n.  1,  previa  approvazione  dello  statuto,  e'
autorizzata   ad   esercitare   l'attivita'   assicurativa  nei  rami
infortuni; malattia; corpi di veicoli  terrestri;  corpi  di  veicoli
marittimi,  lacustri e fluviali; incendio ed elementi naturali; altri
danni ai beni con esclusione dei danni causati dalla  grandine;  r.c.
autoveicoli  terrestri;  r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria
e assistenza, di cui al punto A) della tabella  allegata  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 giugno 1996
                                            Il presidente: SANGIORGIO