IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di attuazione della predetta delega, concernente trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto concernente l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza e assistenza; Ritenuto di dover provvedere alla istituzione dell'albo suindicato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 6 maggio 1996, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza ed assistenza. 2. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza". - Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, concerne: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza". - Il comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e' il seguente: "E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza e assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e' il seguente: "Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario".