IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
  Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
cui il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti  legislativi
diretti a riordinare o  sopprimere  enti  pubblici  di  previdenza  e
assistenza; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di  attuazione
della  predetta  delega,  concernente   trasformazione   in   persone
giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme   obbligatorie   di
previdenza ed assistenza; 
  Visto in particolare  l'art.  4,  comma  1,  del  predetto  decreto
concernente l'istituzione, presso il Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, dell'albo delle associazioni e  delle  fondazioni
che gestiscono attivita' di previdenza e assistenza; 
  Ritenuto di dover provvedere alla istituzione dell'albo suindicato;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
  generale del 21 marzo 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
avvenuta con nota del 6 maggio 1996, ai sensi dell'art. 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Presso il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  e'
istituito l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono
attivita' di previdenza ed assistenza. 
  2.  Nell'albo  sono  iscritte  di  diritto  le  associazioni  e  le
fondazioni di cui all'art. 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)  e'  il
          seguente:  "Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  a riordinare o
          sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza".
             -  Il  D.Lgs.  30  giugno  1994,   n.   509,   concerne:
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza".
             -  Il comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          509, e' il seguente: "E' istituito presso il Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni
          e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza e
          assistenza.   Nell'albo   sono   iscritte   di  diritto  le
          associazioni e le fondazioni di cui all'art.  1, comma 1".
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

    
          Nota all'art. 1: 
            - Il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 30  giugno  1994,  n.
          509, e' il seguente: "Gli enti di cui all'elenco A allegato
          al  presente  decreto  legislativo  sono   trasformati,   a
          decorrere  dal  1  gennaio  1995,  in  associazioni  o   in
          fondazioni, con  deliberazione  dei  competenti  organi  di
          ciascuno di essi, adottata a  maggioranza  qualificata  dei
          due terzi dei  propri  componenti,  a  condizione  che  non
          usufruiscano  di  finanziamenti  pubblici  o  altri  ausili
          pubblici di carattere finanziario".