IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina
l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  Visto l'art. 5, comma 3, di detta legge con il quale si demanda  al
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro delle finanze, di stabilire  le  modalita'  ed  i  programmi
d'esame    per   il   conseguimento   dell'attestato   di   idoneita'
professionale  all'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  per  la
circolazione  dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5
della citata legge 8 agosto 1991, n. 264;
  Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che ha recato modifiche  alla
legge 8 agosto 1991, n. 264;
  Ritenuta la necessita' di individuare detti programmi di esami e le
modalita' di svolgimento dei medesimi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  prescritto  parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'Adunanza generale del 6 luglio 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 450 del 5 febbraio 1996);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  programmi  relativi alle discipline individuate dall'art. 5,
comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel  cui  ambito  saranno
individuati  i  quesiti  a  risposta  multipla  predeterminata su cui
vertera'  l'esame  di  idoneita'  all'esercizio   di   attivita'   di
consulenza  per  la  circolazione dei mezzi di trasporto, sono quelli
indicati nell'allegato medesimo.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 264/1991, come
          modificato dall'art.  2  della  legge  n.  11/1994,  e'  il
          seguente:
             "Art.    5   (Attestato   di   idoneita'   professionale
          all'esercizio   dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione  dei  mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di
          idoneita'  professionale  all'esercizio  dell'attivita'  di
          consulenza  per  la  circolazione dei mezzi di trasporto e'
          rilasciato, dalla Direzione generale  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti  in concessione del Ministero dei
          trasporti, previo superamento  di  un  esame  di  idoneita'
          svolto  davanti  ad apposite commissioni istituite, su base
          regionale,  con  decreto  del   presidente   della   giunta
          regionale e composte da:
               a)  un rappresentante del Ministero dei trasporti, con
          funzioni  di  presidente,  designato   dal   Ministro   dei
          trasporti  fra  i  dirigenti  o i funzionari con qualifiche
          equiparate della Direzione  generale  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione;
               b)   un  rappresentante  del  Ministero  della  marina
          mercantile  ed  un  rappresentante  del   Ministero   delle
          finanze,  designati dai Ministri competenti fra i dirigenti
          o i funzionari con qualifiche equiparate  delle  rispettive
          amministrazioni;
               c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo
          degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
          alla  legge  6  giugno   1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni  e integrazioni, designato dal presidente del
          comitato fra i componenti;
               d) due rappresentanti designati dalle associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
              d-bis)  un  rappresentante  designato  dagli automobile
          club.
             2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di  cui
          al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il
          cui  importo  e'  annualmente  stabilito  con  decreto  del
          Ministro dei trasporti di concerto  con  i  Ministri  della
          marina  mercantile  e  delle  finanze,  coloro che siano in
          possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),  c),  d)
          ed  e)  del  comma  1  dell'art. 3 nonche' di un diploma di
          istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
             3. Le sessioni di esame sono annuali e  si  svolgono  in
          ogni  capoluogo  di  regione  secondo modalita' e programmi
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   di
          concerto  con  i  Ministri  della marina mercantile e delle
          finanze. L'esame consiste in una prova  scritta  basata  su
          quesiti  a  risposta  multipla  predeterminata  vertenti su
          nozioni  di  disciplina  della  circolazione  stradale,  di
          legislazione   sull'autotrasporto,   di   disciplina  della
          navigazione e legislazione complementare,  di  legislazione
          sul  pubblico  registro  automobilistico  e di legislazione
          tributaria afferente  al  settore.  L'elenco  completo  dei
          quesiti  e  delle risposte deve essere messo a disposizione
          degli interessati almeno sessanta giorni prima  della  data
          fissata per l'esame.
             4.  L'esame  di  idoneita'  di  cui  al  comma  1 non e'
          richiesto  per  i  dirigenti  preposti   agli   uffici   di
          assistenza  automobilistica  degli automobile cub che siano
          in servizio da almeno quindici anni".
             - La legge 4 gennaio 1994,  n.  11,  reca:  "Adeguamento
          della   disciplina  dell'attivita'  di  consulenza  per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto e della  certificazione
          per conto di terzi".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.