IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24  maggio  1996,  che  delega  le  funzioni  del coordinamento della
protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  5  giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi  le
funzioni  di  cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione
del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8  novembre 1994 con il quale e' stato dichiarato, a far tempo dal 27
ottobre 1994 e fino al  31  dicembre  1995,  lo  stato  di  emergenza
ambientale  nella  regione  Puglia  con  particolare  riferimento  ai
settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e  distribuzione
idrica di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate
e di smaltimento dei rifiuti solido-urbani;
  Vista  l'ordinanza dell'8 novembre 1994 con la quale il prefetto di
Bari in  qualita'  di  commissario  delegato,  e'  stato  autorizzato
all'attuazione  di  immediati  interventi  intesi a fronteggiare tale
stato di emergenza;
  Vista, altresi', l'ordinanza del 4 gennaio 1995 con la quale, tra i
settori di intervento del predetto  commissario,  e'  stato  compreso
quello  dello  smaltimento  dei  rifiuti  speciali, assimilabili agli
urbani e industriali, tossico-nocivi ed ospedalieri;
  Vista la sentenza n. 127 in data 5 aprile  1995  pronunciata  dalla
Corte  costituzionale nel giudizio promosso con ricorso della regione
Puglia  per   conflitto   di   attribuzione   avverso   i   succitati
provvedimenti  governativi,  con  la  quale  sono  stati parzialmente
annullati gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza dell'8 novembre 1994;
  Considerata la necessita' di adeguare questa ordinanza  al  dettato
della suprema Corte;
  Viste le note del 18 dicembre, 5 e 12 febbraio 1996 con le quali il
commissario  delegato  di  cui  sopra  ha  chiesto  una proroga delle
funzioni attribuitegli, stante il permanere dello stato di emergenza,
che consentisse la cantierizzazione, in tempi  brevissimi,  di  opere
pubbliche  di  rilevante  valenza  igienico-sanitaria,  oltre  che di
consistente portata economica  e  che  evitasse  degenerazione  della
pesantissima  situazione  emergente nel settore dello smaltimento dei
rifiuti in quel territorio regionale;
  Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 21 marzo 1996 con
la  quale  la  giunta  regionale  ha  espresso,  nel  merito,  parere
favorevole   alla   proroga   a  tutto  il  31  dicembre  1996  della
dichiarazione dello  stato  di  emergenza  ambientale  nella  regione
Puglia;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 1 aprile 1996;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1996 con il quale e' stato prorogato al 31  dicembre  1996  lo
stato      di     emergenza     in     ordine     alla     situazione
socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministero  dell'ambiente  con   nota   n.
11304/ARS/M/DI/VOT  del 19 giugno 1996 e del Ministero del tesoro con
nota n. 164083;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente  della  regione  Puglia  e'  nominato  commissario
delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti
inteso  a  fronteggiare  lo  stato di emergenza in materia di rifiuti
solido-urbani.
  Detto piano dovra' essere predisposto  d'intesa  con  il  Ministero
dell'ambiente,  con  il  Dipartimento della protezione civile, con la
regione Puglia e le amministrazioni  locali  interessate  e  definito
entro   quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana.  Qualora  l'intesa  non  venga  raggiunta,  il  commissario
delegato provvede nei quindici giorni successivi.
  Con  provvedimento  successivo  verranno   individuati   i   poteri
derogatori a disposizioni di legge statale e regionale.
  2. Il piano dovra' tenere conto della programmazione regionale gia'
esistente  e  prevedere la realizzazione di opere a fronte di risorse
finanziarie gia' predeterminate e disponibili.
  3. Le somme individuate nel piano di cui al comma 2  sono  versate,
dalle  amministrazioni  pubbliche  interessate, in deroga al disposto
dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  delle
disposizioni  della  legge e del regolamento di contabilita' generale
dello Stato relative alle contabilita' speciali,  direttamente  sulla
contabilita'  speciale  di  tesoreria  intestata  al presidente della
regione Puglia - Commissario delegato per gli interventi di emergenza
in materia di rifiuti solido-urbani.
  4. L'attivazione degli interventi da parte del commissario delegato
e' subordinata alla previa  acquisizione  delle  somme  di  cui  alla
contabilita' speciale di cui al comma 3.
  5.  Il  commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare le spese
sostenute delle attivita' di  cui  alla  presente  ordinanza  con  le
modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di
contabilita' generale dello Stato.