IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994 con il quale e' stato dichiarato, a far tempo dal 27 ottobre 1994 e fino al 31 dicembre 1995, lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solido-urbani; Vista l'ordinanza dell'8 novembre 1994 con la quale il prefetto di Bari in qualita' di commissario delegato, e' stato autorizzato all'attuazione di immediati interventi intesi a fronteggiare tale stato di emergenza; Vista, altresi', l'ordinanza del 4 gennaio 1995 con la quale, tra i settori di intervento del predetto commissario, e' stato compreso quello dello smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili agli urbani e industriali, tossico-nocivi ed ospedalieri; Vista la sentenza n. 127 in data 5 aprile 1995 pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio promosso con ricorso della regione Puglia per conflitto di attribuzione avverso i succitati provvedimenti governativi, con la quale sono stati parzialmente annullati gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza dell'8 novembre 1994; Considerata la necessita' di adeguare questa ordinanza al dettato della suprema Corte; Viste le note del 18 dicembre, 5 e 12 febbraio 1996 con le quali il commissario delegato di cui sopra ha chiesto una proroga delle funzioni attribuitegli, stante il permanere dello stato di emergenza, che consentisse la cantierizzazione, in tempi brevissimi, di opere pubbliche di rilevante valenza igienico-sanitaria, oltre che di consistente portata economica e che evitasse degenerazione della pesantissima situazione emergente nel settore dello smaltimento dei rifiuti in quel territorio regionale; Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 21 marzo 1996 con la quale la giunta regionale ha espresso, nel merito, parere favorevole alla proroga a tutto il 31 dicembre 1996 della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nella regione Puglia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1 aprile 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1996 con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1996 lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia; Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 11304/ARS/M/DI/VOT del 19 giugno 1996 e del Ministero del tesoro con nota n. 164083; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Puglia e' nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti inteso a fronteggiare lo stato di emergenza in materia di rifiuti solido-urbani. Detto piano dovra' essere predisposto d'intesa con il Ministero dell'ambiente, con il Dipartimento della protezione civile, con la regione Puglia e le amministrazioni locali interessate e definito entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora l'intesa non venga raggiunta, il commissario delegato provvede nei quindici giorni successivi. Con provvedimento successivo verranno individuati i poteri derogatori a disposizioni di legge statale e regionale. 2. Il piano dovra' tenere conto della programmazione regionale gia' esistente e prevedere la realizzazione di opere a fronte di risorse finanziarie gia' predeterminate e disponibili. 3. Le somme individuate nel piano di cui al comma 2 sono versate, dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al presidente della regione Puglia - Commissario delegato per gli interventi di emergenza in materia di rifiuti solido-urbani. 4. L'attivazione degli interventi da parte del commissario delegato e' subordinata alla previa acquisizione delle somme di cui alla contabilita' speciale di cui al comma 3. 5. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute delle attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.