ENTE AUTONOMO
                   ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
                        CONTRATTO COLLETTIVO
                              DI LAVORO
                       PERSONALE NON DIRIGENTE
                         ROMA, 1 MARZO 1996
 
 
Art. 1  -  Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2  -  Sistema delle relazioni sindacali, informazione, esame e
           forme di partecipazione
Art. 3  -  Livelli di contrattazione, materie e limiti degli accordi
           successivi
Art. 4  -  Interpretazione autentica del Contratto e procedure di
           raffreddamento dei conflitti
Art. 5  -  Codice di autoregolamentazione
Art. 6  -  Pari opportunita'
Art. 7  -  Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 8  -  Festivita'
Art. 9  -  Assenze per malattie
Art. 10 -  Infortuni sul lavoro, malattie dovute a causa di
           servizio, equo indennizzo
Art. 11 -  Ferie
Art. 12 -  Permessi
Art. 13 -  Aspettative
Art. 14 -  Missioni - Disciplina e trattamento di missione
Art. 15 -  Trasferimenti
Art. 16 -  Costituzione del rapporto di lavoro - Contratto
           individuale
Art. 17 -  Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 -  Assunzioni a tempo determinato
Art. 19 -  Formazione
Art. 20 -  Doveri del dipendente
Art. 21 -  Responsabilita'
Art. 22 -  Incompatibilita', cumulo di impieghi ed incarichi
Art. 23 -  Diritto allo studio
Art. 24 -  Tutela della maternita'
Art. 25 -  Tutela delle persone handicappate
Art. 26 -  Tutela tossicodipendenti
Art. 27 -  Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 28 -  Trattamento economico - Struttura della retribuzione
Art. 29 -  Trattamento fondamentale di base - Aumenti della
           retribuzione
Art. 30 -  Effetti nuovi stipendi
Art. 31 -  Livelli retributivi
Art. 32 -  Inquadramento giuridico ed economico
Art. 33 -  Progressione economico-professionale
Art. 34 -  Indennita' per il personale appartenente all'area Quadri
Art. 35 -  Disciplina per il finanziamento del trattamento
           accessorio
Art. 36 -  Coperture assicurative - interventi assistenziali
Art. 37 -  Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 38 -  Modalita' di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 39 -  Risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del
           limite di eta'
Art. 40 -  Recesso con preavviso
Art. 41 -  Indennita' in caso di decesso
Art. 42 -  Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica
Art. 43 -  Certificato di prestato servizio
Art. 44 -  Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 45 -  Codice disciplinare
Art. 46 -  Competenze in materia di sanzioni disciplinari
Art. 47 -  Sospensione cautelare in corso di procedimento
           disciplinare
Art. 48 -  Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 49 -  Assistenza legale
Art. 50 -  Disposizioni transitorie in materia disciplinare
Art. 51 -  Giurisdizione
Art. 52 -  Norma finale
Art. 53 -  Disapplicazione
Allegato - Codice di comportamento dei dipendenti
                               Art. 1
             Campo di applicazione, decorrenza e durata
1.   Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi e
    per gli effetti dell'articolo 73 del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29,
    cosi' come modificato dall'art.  37  del  D.Lgs  n.  546  del  23
    dicembre  1993,  si  applica  a  tutto  il  personale  dipendente
    dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma con rapporto di
    lavoro a tempo indeterminato, a  tempo  determinato  ed  a  tempo
    parziale con esclusione del personale dirigente.
2.    Il  presente  contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31
    dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal  1  gennaio
    1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3.   Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione salvo
    diversa prescrizione del presente contratto. La  stipulazione  si
    intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da
    parte  dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle
    procedure previste dall'articolo 51, commi 1  e  2,  del  decreto
    legislativo  n.  29  del  1993, richiamato dal citato articolo 73
    dello stesso decreto legislativo.
4.  Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova  tacitamente  di
    anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
    con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di  ogni  singola
    scadenza.  In  caso  di  disdetta,  le  disposizioni contrattuali
    rimangono in vigore fino a quando non sara'  stipulato  il  nuovo
    contratto.
5.    Per  la  parte  normativa del presente contratto, ad evitare la
    vacanza contrattuale, le piattaforme  sono  presentate  tre  mesi
    prima  della scadenza del contratto di cui al precedente comma 2.
    Per la parte economica la piattaforma in relazione alla  scadenza
    del   31/12/1995  e'  presentata  immediatamente  ai  fini  della
    sottoscrizione del nuovo accordo  e  della  corresponsione  degli
    aumenti  retributivi a decorrere dal 1 gennaio 1996. Durante tali
    periodi  e  per  il  mese  successivo  alle   distinte   scadenze
    contrattuali   le   parti   negoziali   non  assumono  iniziative
    unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari  a  tre  mesi  dalla
    data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
    dipendenti  dell'Ente sara' corrisposta la relativa indennita' di
    vacanza secondo le scadenze previste dall'accordo sul  costo  del
    lavoro del 23 luglio 1993.
7.    In  sede  di  rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
    punto  di  riferimento  del  negoziato  sara'  costituito   dalla
    comparazione  tra  l'inflazione  programmata  e  quella effettiva
    intervenuta  nel  precedente  biennio,  secondo  quanto  previsto
    dall'accordo di cui al comma precedente.