ENTE AUTONOMO
ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO
PERSONALE NON DIRIGENTE
ROMA, 1 MARZO 1996
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 - Sistema delle relazioni sindacali, informazione, esame e
forme di partecipazione
Art. 3 - Livelli di contrattazione, materie e limiti degli accordi
successivi
Art. 4 - Interpretazione autentica del Contratto e procedure di
raffreddamento dei conflitti
Art. 5 - Codice di autoregolamentazione
Art. 6 - Pari opportunita'
Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 8 - Festivita'
Art. 9 - Assenze per malattie
Art. 10 - Infortuni sul lavoro, malattie dovute a causa di
servizio, equo indennizzo
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Permessi
Art. 13 - Aspettative
Art. 14 - Missioni - Disciplina e trattamento di missione
Art. 15 - Trasferimenti
Art. 16 - Costituzione del rapporto di lavoro - Contratto
individuale
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 19 - Formazione
Art. 20 - Doveri del dipendente
Art. 21 - Responsabilita'
Art. 22 - Incompatibilita', cumulo di impieghi ed incarichi
Art. 23 - Diritto allo studio
Art. 24 - Tutela della maternita'
Art. 25 - Tutela delle persone handicappate
Art. 26 - Tutela tossicodipendenti
Art. 27 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 28 - Trattamento economico - Struttura della retribuzione
Art. 29 - Trattamento fondamentale di base - Aumenti della
retribuzione
Art. 30 - Effetti nuovi stipendi
Art. 31 - Livelli retributivi
Art. 32 - Inquadramento giuridico ed economico
Art. 33 - Progressione economico-professionale
Art. 34 - Indennita' per il personale appartenente all'area Quadri
Art. 35 - Disciplina per il finanziamento del trattamento
accessorio
Art. 36 - Coperture assicurative - interventi assistenziali
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 38 - Modalita' di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 39 - Risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del
limite di eta'
Art. 40 - Recesso con preavviso
Art. 41 - Indennita' in caso di decesso
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica
Art. 43 - Certificato di prestato servizio
Art. 44 - Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 45 - Codice disciplinare
Art. 46 - Competenze in materia di sanzioni disciplinari
Art. 47 - Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare
Art. 48 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 49 - Assistenza legale
Art. 50 - Disposizioni transitorie in materia disciplinare
Art. 51 - Giurisdizione
Art. 52 - Norma finale
Art. 53 - Disapplicazione
Allegato - Codice di comportamento dei dipendenti
Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 73 del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29,
cosi' come modificato dall'art. 37 del D.Lgs n. 546 del 23
dicembre 1993, si applica a tutto il personale dipendente
dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato ed a tempo
parziale con esclusione del personale dirigente.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31
dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio
1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione salvo
diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle
procedure previste dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, richiamato dal citato articolo 73
dello stesso decreto legislativo.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non sara' stipulato il nuovo
contratto.
5. Per la parte normativa del presente contratto, ad evitare la
vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto di cui al precedente comma 2.
Per la parte economica la piattaforma in relazione alla scadenza
del 31/12/1995 e' presentata immediatamente ai fini della
sottoscrizione del nuovo accordo e della corresponsione degli
aumenti retributivi a decorrere dal 1 gennaio 1996. Durante tali
periodi e per il mese successivo alle distinte scadenze
contrattuali le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti dell'Ente sara' corrisposta la relativa indennita' di
vacanza secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma precedente.