IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175;
  Visto  l'art.  12  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge  3
maggio 1996, n. 245;
  Visto  in  particolare  il comma 1 del predetto art. 12 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  come
modificato  dall'art.  7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che
disciplina l'esercizio delle funzioni di  indirizzo  delle  attivita'
connesse all'applicazione del decreto stesso;
  Considerato  che  ai  sensi  del  predetto  comma 1 dell'art. 12 il
Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza
di servizi per i rischi industriali, stabilisce le norme generali  di
sicurezza   ai   fini  della  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti
rilevanti;
  Considerato, altresi', che per tutti i depositi di gas di  petrolio
liquefatto  presenti  nel territorio nazionale sussiste l'esigenza di
garantire  livelli  omogenei  di  sicurezza   indipendentemente   dai
quantitativi detenuti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi per i rischi
industriali di cui all'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  maggio  1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del
decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;
  In conformita' alle predette  determinazioni  della  Conferenza  di
servizi per i rischi industriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fabbricante  responsabile  di  un  deposito  di gas di petrolio
liquefatto, di cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  maggio 1988, n. 175, deve adottare, nello svolgimento
delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne, le procedure
e le norme tecniche di sicurezza di cui  all'allegato  che  fa  parte
integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 1996
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 74