IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Considerato che la direttiva del Consiglio numero 92/118/CEE del 17 dicembre 1992, come modificata dalla decisione della Commissione n. 94/723/CEE del 26 ottobre 1994, all'art. 17 abroga l'art. 2, lettera b), punto IV), della direttiva 77/99/CEE, come sostituita da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE; Considerato, pertanto, abrogato l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 4), del decreto legislativo n. 537/1992 citato, che attua la disposizione dell'art. 2, lettera b), punto IV), della direttiva 92/5/CEE; Vista la decisione 94/474/CEE del 27 luglio 1994, e successive modificazioni, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina; Vista la decisione 96/239/CEE del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, come modificata dalla decisione della Commissione n. 96/362/CEE dell'11 giugno 1996; Ritenuto dovere adottare misure sanitarie specifiche per la produzione delle gelatine di origine animale destinate al consumo umano, giusta l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea agli Stati membri nelle dichiarazioni al processo verbale del Consiglio relative alla decisione n. 96/362/CEE citata, ed in conformita' ai criteri tecnici previsti da quest'ultima; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione in Italia delle gelatine di origine animale destinate al consumo umano. 2. Gli stabilimenti per la produzione delle gelatine di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dall'allegato al presente decreto.