IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive
modifiche, recante attuazione della  direttiva  92/5/CEE  relativa  a
problemi  sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a
base di carne;
  Considerato che la direttiva del Consiglio numero 92/118/CEE del 17
dicembre 1992, come modificata dalla decisione della  Commissione  n.
94/723/CEE  del 26 ottobre 1994, all'art. 17 abroga l'art. 2, lettera
b), punto IV), della direttiva 77/99/CEE, come sostituita  da  ultimo
dalla direttiva 92/5/CEE;
  Considerato,  pertanto,  abrogato  l'art.  2,  comma 1, lettera b),
punto 4), del decreto legislativo n. 537/1992 citato,  che  attua  la
disposizione  dell'art.  2,  lettera  b),  punto IV), della direttiva
92/5/CEE;
  Vista la decisione 94/474/CEE del  27  luglio  1994,  e  successive
modificazioni,   che   stabilisce   misure   di   protezione   contro
l'encefalopatia spongiforme bovina;
  Vista la decisione 96/239/CEE del 27 marzo 1996, relativa a  misure
di   emergenza   in  materia  di  protezione  contro  l'encefalopatia
spongiforme bovina, come modificata dalla decisione della Commissione
n. 96/362/CEE dell'11 giugno 1996;
  Ritenuto  dovere  adottare  misure  sanitarie  specifiche  per   la
produzione  delle  gelatine  di  origine animale destinate al consumo
umano, giusta l'autorizzazione  concessa  dalla  Commissione  europea
agli  Stati  membri  nelle  dichiarazioni  al  processo  verbale  del
Consiglio  relative  alla  decisione  n.  96/362/CEE  citata,  ed  in
conformita' ai criteri tecnici previsti da quest'ultima;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  fissa  le  condizioni  sanitarie  per la
produzione in Italia delle gelatine di origine animale  destinate  al
consumo umano.
  2.  Gli  stabilimenti  per  la  produzione delle gelatine di cui al
comma 1  devono  possedere  i  requisiti  previsti  dall'allegato  al
presente decreto.