L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo statuto della regione;
Visto il decreto del presidente della regione Sicilia 28 febbraio
1979, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti i decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, n. 5830 del 29 giugno
1992, n. 7022 del 13 ottobre 1993 e n. 5566 del 7 aprile 1994, con i
quali, al fine di procedere alla pianificazione paesistica dell'area
denominata "La Gurna", in localita' Fondachello, ricadente nei
territori comunali di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, detta area,
come meglio individuata nei summenzionati provvedimenti, e' stata
dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art.
5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione
del piano territoriale paesistico e, comunque, giusta quanto da
ultimo disposto con decreto n. 5566/1994, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23 aprile 1994, fino al 2
maggio 1996;
Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;
Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il
territorio meglio descritto nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992 e
n. 7022 dei 13 ottobre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia,
quali il vincolo di temporanea immodificabilita', come all'uopo
richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Catania con nota n. 4663 del 4 marzo 1996;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di
interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni
urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano
territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le
metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28
dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993,
registro 3, foglio 351;
Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione
Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 e' stato istituito presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24
del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del
piano territoriale paesistico;
Considerato che la apposizione di un termine finale al
provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposta, ferma
restando la condizione risolutiva della approvazione del piano
territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto della legge
19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate
esigenze per prorogare per un ulteriore anno l'efficacia del vincolo
di immodificabilita' temporanea adesso vigente sull'area denominata
"La Gurna", territorio ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo
di Sicilia, meglio individuato nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992
e n. 7022 del 13 ottobre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i
valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica,
che e' in corso di redazione;
Considerato che l'efficacia temporale di detta misura di
salvaguardia e' stata gia' prorogata ai sensi del decreto n. 5566 del
7 aprile 1994, e che un'ulteriore proroga della sua scadenza non puo'
essere legittimamente adottata se non per un ulteriore periodo non
superiore ad un anno e, quindi, per una durata complessiva del
vincolo de quo non superiore al quinquennio dalla sua entrata in
vigore;
Decreta:
Art. 1.
E' prorogato per un ulteriore anno dalla data di sua scadenza il
vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5
della legge regionale n. 15/91, sull'area denominata "La Gurna",
territorio ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia,
per effetto dei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992,
cosi' come integrato con decreto n. 5830 del 29 giugno 1992,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 33
dell'11 luglio 1992, del decreto n. 7022 del 13 ottobre 1993,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56 del
20 novembre 1993 e del decreto n. 5566 del 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23 aprile
1994, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali
contenuti nei suddetti provvedimenti, che si intendono tutti
richiamati come parte integrante e sostanziale del presente decreto.