IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, con il quale e' stato prorogato al 30 giugno il termine di cui all'art. 30, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 luglio 1996; Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente per il corrente anno il suddetto termine del 30 giugno per il pagamento degli oneri per le pesche speciali; Decreta: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e' prorogato al 15 settembre 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 giugno 1996 Il Ministro: PINTO