IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta  legge  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale  e'  stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, con il quale e'  stato
prorogato  al  30  giugno il termine di cui all'art. 30, comma 1, del
citato decreto ministeriale 26 luglio 1996;
  Considerata  l'opportunita'  di  prorogare  ulteriormente  per   il
corrente  anno  il  suddetto  termine  del 30 giugno per il pagamento
degli oneri per le pesche speciali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio
1996 e' prorogato al 15 settembre 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
   Roma, 28 giugno 1996
                                                   Il Ministro: PINTO