IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, con il quale e' stato
prorogato al 30 giugno il termine di cui all'art. 30, comma 1, del
citato decreto ministeriale 26 luglio 1996;
Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente per il
corrente anno il suddetto termine del 30 giugno per il pagamento
degli oneri per le pesche speciali;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio
1996 e' prorogato al 15 settembre 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 28 giugno 1996
Il Ministro: PINTO