IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere altre modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alla piattaforma ampelografica e ad alcune modalita' relative al processo produttivo del vino; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1996; Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati concernente alcune modalita' del processo produttivo del vino; Considerato che il Comitato ha ritenuto opportuno di non accogliere l'istanza sopra citata; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.