IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
novembre  1991  con  il  quale e' stato modificato il disciplinare di
produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita in questione;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
altre  modifiche  del  disciplinare  di  produzione   sopra   citato,
relativamente  alla  piattaforma  ampelografica e ad alcune modalita'
relative al processo produttivo del vino;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Brunello  di  Montalcino"  formulata
dal  Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1
febbraio 1996;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la
proposta di  disciplinare  di  produzione  sopra  citati  concernente
alcune modalita' del processo produttivo del vino;
  Considerato che il Comitato ha ritenuto opportuno di non accogliere
l'istanza sopra citata;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del
disciplinare di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  e garantita "Brunello di Montalcino" in conformita' alla
proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del citato  regolamento  20  aprile  1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che
le denominazioni di origine controllata  e  controllata  e  garantita
vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione del vino a denominazione di origine
controllata  e  garantita  "Brunello  di  Montalcino"  approvato  con
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   1  luglio  1980,  e
successivamente modificato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  4  novembre  1991  e'  sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entreranno in  vigore
a decorrere dalla vendemmia 1996.