IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del 9 luglio 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996; Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari in data 20 dicembre 1995, favorevole all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Diazinone, alle condizioni specificate nel dispositivo del presente decreto; Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Diazinone; Decreta: Art. 1. Impieghi e limiti massimi di residui della sostanza attiva Diazinone 1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Diazinone, sono approvati gli impieghi di cui all'allegato 1. 2. Sono revocati gli impieghi su ortaggi (esclusa la carota), cereali (escluso il mais), fragola, vite, tabacco e foraggere, precedentemente autorizzati. 3. Sono modificati gli impieghi su carota, patata e mais, come riportato in allegato 1. 4. I limiti di residui previsti per la sostanza attiva Diazinone nelle o sulle colture autorizzate in Italia sono riportati in allegato 1 del presente decreto; i limiti massimi comunitari previsti per altri ortaggi ed altra frutta sono pari a 0,5 mg/kg, per altra frutta a guscio ed altri cereali sono pari a 0,05 mg/kg.