IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi
delle derrate alimentari immagazzinate;
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  223/1988,
relativo  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi (antiparassitari);
   Visto  il  decreto  legislativo  del  17  marzo  1995,   n.   194,
concernente   l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in  materia
d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
   Vista l'ordinanza  ministeriale  18  luglio  1990,  integrata  e/o
modificata  dalle  ordinanze  ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio
1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del  9
luglio 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996;
   Visto  il  parere  della  commissione  consultiva  per  i prodotti
fitosanitari in data 20 dicembre 1995, favorevole  all'immissione  in
commercio  ed  all'impiego  dei  prodotti  fitosanitari contenenti la
sostanza  attiva   Diazinone,   alle   condizioni   specificate   nel
dispositivo del presente decreto;
   Visti  i  decreti  di  autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti Diazinone;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Impieghi e limiti massimi di residui della sostanza attiva Diazinone
   1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Diazinone, sono
approvati gli impieghi di cui all'allegato 1.
   2. Sono revocati gli impieghi  su  ortaggi  (esclusa  la  carota),
cereali  (escluso  il  mais),  fragola,  vite,  tabacco  e foraggere,
precedentemente autorizzati.
   3. Sono modificati gli impieghi su carota,  patata  e  mais,  come
riportato in allegato 1.
   4.  I  limiti di residui previsti per la sostanza attiva Diazinone
nelle o  sulle  colture  autorizzate  in  Italia  sono  riportati  in
allegato 1 del presente decreto; i limiti massimi comunitari previsti
per  altri  ortaggi  ed altra frutta sono pari a 0,5 mg/kg, per altra
frutta a guscio ed altri cereali sono pari a 0,05 mg/kg.