IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ed in particolare l'art. 56; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio, come modificato dal regolamento CE n. 1624/95 del Consiglio, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Visto il regolamento CE n. 1796/95 della Commissione relativo alle modalita' di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 2080/93 e n. 3699/93 relativamente al fermo definitivo dell'attivita' di pesca; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C(94) 3346 del 6 dicembre 1994, relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un programma operativo per interventi a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C(94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Italia (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1); Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C(95) 3312 def/1 del 18 dicembre 1995 relativa ad un piano di azione per la piccola pesca costiera in alcune zone dell'obiettivo 1 in Italia, al di fuori degli interventi strutturali previsti dal citato regolamento CE n. 3699/93; Viste le note n. 62201604 e n. 62304539, rispettivamente del 21 febbraio e 29 aprile 1996, con le quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura - in relazione alle sole misure cofinanziate dalla Commissione U.E. - quantifica complessivamente in lire 71,495 miliardi il fabbisogno di parte nazionale necessario per la realizzazione degli interventi attuabili, ai sensi delle predette decisioni comunitarie, nell'anno 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento finanziario relative all'anno 1996 per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura e del piano d'azione per la piccola pesca costiera richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 71,495 miliardi, sono specificate - in relazione alla tipologia di azioni - nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, provvede, secondo le vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura. 3. Sono ammesse variazioni compensative tra gli importi previsti nell'allegata tabella da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, a seguito di apposite decisioni comunitarie. Lo stesso Ministero deve darne, in tal caso, comunicazione al CIPE e al Fondo di rotazione. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto. 5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura attua tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. 6. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente o ad una data successiva, ai sensi del regolamento CE n. 1796/95, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341. 7. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 9 maggio 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 195