L'art. 57 del testo unico prevede che fusioni e scissioni a cui prendono parte banche siano autorizzate dalla Banca d'Italia qualora non contrastino con la sana e prudente gestione. La norma dispone inoltre che solo dopo il rilascio dell'autorizzazione si possa dar corso al procedimento per l'iscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle imprese. Le presenti istruzioni disciplinano le procedure che le banche devono osservare in occasione di operazioni di fusione o di scissione nonche' i criteri ai quali la Banca d'Italia ispirera' le valutazioni di vigilanza sulle stesse. L'intervento della Banca d'Italia non fa venir meno l'esigenza che le banche considerino attentamente la convenienza economica delle fusioni e delle scissioni che intendono realizzare. A tal fine le istruzioni sottolineano l'opportunita' che i vantaggi e i costi connessi alle predette operazioni siano analizzati nel quadro di un progetto industriale, nel quale siano rappresentati gli assetti organizzativi e le strategie operative dei soggetti bancari che risultano dalle operazioni medesime. Il progetto in questione, la cui finalita' e' diversa da quella del progetto su cui si basa il procedimento civilistico, assume la forma di una relazione che accompagna la richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia e contiene una serie di informazioni utili a orientarne le valutazioni. Il rilascio dell'autorizzazione consegue alla verifica, da parte della Banca d'Italia, dei profili tecnici e organizzativi della banca risultante dalla fusione o dalla scissione. In tal senso rilevano, in particolare, il rispetto delle regole prudenziali, il livello dei costi fissi e per il personale, l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con specifico riguardo al sistema dei controlli di gestione e all'integrazione, dei flussi informativi. Deroghe a singole regole prudenziali potranno essere accordate, per periodi di tempo limitati, nel caso di fusioni a cui partecipino banche caratterizzate da aspetti problematici. Le presenti istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo III delle Istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) in materia di "concentrazioni bancarie". Esse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione.