L'art. 57 del testo unico prevede che fusioni e  scissioni  a  cui
prendono  parte banche siano autorizzate dalla Banca d'Italia qualora
non contrastino con la sana e prudente  gestione.  La  norma  dispone
inoltre  che  solo  dopo il rilascio dell'autorizzazione si possa dar
corso al procedimento per l'iscrizione del progetto di fusione  o  di
scissione nel registro delle imprese.
   Le  presenti  istruzioni  disciplinano  le procedure che le banche
devono osservare in occasione di operazioni di fusione o di scissione
nonche' i criteri ai quali la Banca d'Italia ispirera' le valutazioni
di vigilanza sulle stesse.
   L'intervento della Banca d'Italia non fa venir meno l'esigenza che
le banche considerino attentamente  la  convenienza  economica  delle
fusioni  e  delle  scissioni  che intendono realizzare. A tal fine le
istruzioni sottolineano l'opportunita'  che  i  vantaggi  e  i  costi
connessi  alle  predette operazioni siano analizzati nel quadro di un
progetto industriale,  nel  quale  siano  rappresentati  gli  assetti
organizzativi  e  le  strategie  operative  dei  soggetti bancari che
risultano dalle operazioni medesime.
   Il progetto in questione, la cui finalita' e'  diversa  da  quella
del  progetto  su  cui si basa il procedimento civilistico, assume la
forma di una relazione che accompagna la richiesta di  autorizzazione
alla  Banca  d'Italia  e  contiene  una serie di informazioni utili a
orientarne le valutazioni.
   Il rilascio dell'autorizzazione consegue alla verifica,  da  parte
della Banca d'Italia, dei profili tecnici e organizzativi della banca
risultante dalla fusione o dalla scissione. In tal senso rilevano, in
particolare,  il  rispetto  delle  regole prudenziali, il livello dei
costi  fissi  e  per  il  personale,  l'adeguatezza  della  struttura
organizzativa  alle  nuove  dimensioni,  con  specifico  riguardo  al
sistema dei controlli di  gestione  e  all'integrazione,  dei  flussi
informativi.
   Deroghe  a  singole  regole prudenziali potranno essere accordate,
per periodi di tempo limitati, nel caso di fusioni a cui  partecipino
banche caratterizzate da aspetti problematici.
   Le  presenti istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo III delle
Istruzioni di vigilanza (parte  riservata  agli  enti  creditizi)  in
materia  di  "concentrazioni bancarie". Esse saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Republica italiana ed entreranno  in  vigore
decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione.