IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1974,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  "Cerveteri"  ed   e'   stato   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988
con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri";
  Vista  la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
orgine controllata "Cerveteri";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di  produzione  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento di  denominazioni
di  origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede che le denominazioni di origine  vengano  riconosciute  ed  i
relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Cerveteri",  riconosciuta  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  30  ottobre  1974  e  successivamente
modificata con decreto del Presidente della  Repubblica  16  novembre
1988, e' sostituito per intero dal testo annesso le cui norme entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.