IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Cerveteri" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri"; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di orgine controllata "Cerveteri"; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Cerveteri", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988, e' sostituito per intero dal testo annesso le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.