IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10  luglio  1924,  n.  1100,
concernente  l'attribuzione  ai  Sottosegretari  di Stato di funzioni
loro delegate dal Ministro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e 22
maggio 1996 con i quali, rispettivamente, il dott. Pier Luigi Bersani
e'   stato   nominato   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e il sen. Umberto Carpi e l'on. Salvatore Ladu  sono
stati nominati Sottosegretari di Stato;
  Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993  rientrano  nella  competenza del Ministro gli atti attraverso i
quali si esplica la funzione  di  direzione  politico-amministrativa,
nonche'  la  verifica  della rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti  normativi,  gli
atti  (ivi  comprese  le circolari) contenenti direttive generali, le
risposte a quesiti involgenti questioni di principio,  gli  atti  che
devono  essere  sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri
ed al Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica
(CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria  e  di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla
vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di  assoggettamento  a
liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria
e di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza
per  le  procedure  di  cui alla legge 1 agosto 1986, n. 430, ed alla
legge 3 aprile 1979, n.  95),  gli  atti  di  nomina  degli  arbitri,
nonche'  le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con
i quali sono definiti gli obiettivi  ed  i  programmi  da  attuare  e
vengono  assegnate  le  relative  risorse  finanziarie,  gli  atti di
organizzazione  degli  uffici  e  di  conferimento   delle   funzioni
dirigenziali.
  2.  Restano  altresi'  riservati  alla  competenza  del  Ministro i
rapporti internazionali, i rapporti con gli organi  costituzionali  o
ausiliari  del  Governo,  gli  altri  atti  inerenti  la  funzione di
direzione politica, nonche' il potere di annullamento,  di  revoca  o
riforma degli atti emanati dai dirigenti e le funzioni attribuite dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.
  3.  Vengono  inoltre  riservate  al  Ministro  le competenze di cui
all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge  8  agosto  1992,  n.  359,  e  successive
modificazioni,   e   del   decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.