IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale  l'assessore
regionale  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art. 2 della sopra
citata  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni
delegate e con funzioni di proposta;
  Atteso  che  la  ratio  ispiratrice  dei  predetti provvedimenti e'
quella di favorire l'esecuzione di opere destinate a fronteggiare  la
situazione di emergenza idrica manifestatasi nell'isola;
  Considerata  l'esigenza  di  promuovere,  a  tal  fine, un adeguato
ampliamento della concorrenza fra imprese realizzatrici;
  Considerato che i parametri fissati dal decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, in tema di requisiti
di qualificazione delle imprese per l'accesso alle  gare  di  importo
superiore  alla  soglia  comunitaria di 5 milioni di ECU, non tengono
conto della attuale situazione di grave congiuntura registratasi  nel
comparto degli investimenti in infrastrutture;
  Considerata   l'esigenza   di  aggiornare  i  suddetti  valori  con
parametri piu' attuali, in grado di non precludere la  partecipazione
alle gare di numerosi soggetti;
  Atteso  che  sulla  base  di  una  diffusa consapevolezza a livello
generale di tale esigenza, anche il Ministro dei lavori pubblici, con
circolare prot. n. 459 del 15  maggio  1996,  ha  disposto,  per  gli
interventi  ordinari, che le stazioni appaltanti dovranno ancorare la
quantificazione dei requisiti di  idoneita'  tecnico-finanziaria  dei
concorrenti  ai  valori  minimi  attualmente previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;
  Atteso che la succitata circolare del Ministero dei lavori pubblici
chiarisce che la possibilita' di accesso alle gare e' in  molti  casi
preclusa  non  gia'  per  una effettiva intervenuta diminuzione delle
capacita' operative delle  imprese  ma  per  la  circostanza  che  le
imprese non sono piu' in grado di soddisfare i parametri di selezione
previsti  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
55/1991 in relazione  alla  loro  incompatibilita'  con  gli  attuali
valori di mercato;
  Considerato che l'art. 9, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'aggiornamento
dei valori fissati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 55/1991;
  Atteso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2424  del  24  febbraio 1996 prevede la possibilita' di derogare agli
articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 55/1991;
  Atteso  che,  in  tale contesto, i requisiti di idoneita' tecnica e
finanziaria per la partecipazione alle gare di importo superiore ai 5
milioni di ECU, potranno essere modificati salvaguardando,  comunque,
la  qualificazione e la continuita' operativa delle imprese candidate
a partecipare alle gare d'appalto;
  Ritenuto  data  la  specialita' della situazione al cui superamento
gli interventi emergenziali sono destinati, di dover accentuare,  per
la  realizzazione  degli  stessi,  la  linea di indirizzo assunta dal
Ministro dei lavori pubblici, disponendo in  deroga  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;
  Vista la conforme proposta del sub-commissario governativo;
                               Ordina:
  Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  d'appalto  dei  lavori
inerenti  alle  opere  previste  dal  programma  di  interventi   del
commissario  governativo  per l'emergenza idrica in Sardegna, ed alle
opere a quelle dichiarate  connesse  con  ordinanza  del  commissario
stesso,  sono  richiesti  ai  concorrenti,  dagli  enti  attuatori, i
requisiti previsti dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  10  gennaio  1991, n. 55, secondo le modalita' previste dai
seguenti articoli della presente ordinanza:
                               Art. 1.
  La cifra d'affari globale e quella in lavori derivante da attivita'
diretta ed indiretta, di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  55/1991,  sono
richieste  con  riferimento  agli ultimi cinque esercizi, entrambe in
misura pari all'importo a base d'asta.