IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni delegate e con funzioni di proposta; Atteso che la ratio ispiratrice dei predetti provvedimenti e' quella di favorire l'esecuzione di opere destinate a fronteggiare la situazione di emergenza idrica manifestatasi nell'isola; Considerata l'esigenza di promuovere, a tal fine, un adeguato ampliamento della concorrenza fra imprese realizzatrici; Considerato che i parametri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, in tema di requisiti di qualificazione delle imprese per l'accesso alle gare di importo superiore alla soglia comunitaria di 5 milioni di ECU, non tengono conto della attuale situazione di grave congiuntura registratasi nel comparto degli investimenti in infrastrutture; Considerata l'esigenza di aggiornare i suddetti valori con parametri piu' attuali, in grado di non precludere la partecipazione alle gare di numerosi soggetti; Atteso che sulla base di una diffusa consapevolezza a livello generale di tale esigenza, anche il Ministro dei lavori pubblici, con circolare prot. n. 459 del 15 maggio 1996, ha disposto, per gli interventi ordinari, che le stazioni appaltanti dovranno ancorare la quantificazione dei requisiti di idoneita' tecnico-finanziaria dei concorrenti ai valori minimi attualmente previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991; Atteso che la succitata circolare del Ministero dei lavori pubblici chiarisce che la possibilita' di accesso alle gare e' in molti casi preclusa non gia' per una effettiva intervenuta diminuzione delle capacita' operative delle imprese ma per la circostanza che le imprese non sono piu' in grado di soddisfare i parametri di selezione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 in relazione alla loro incompatibilita' con gli attuali valori di mercato; Considerato che l'art. 9, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'aggiornamento dei valori fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991; Atteso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 prevede la possibilita' di derogare agli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991; Atteso che, in tale contesto, i requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per la partecipazione alle gare di importo superiore ai 5 milioni di ECU, potranno essere modificati salvaguardando, comunque, la qualificazione e la continuita' operativa delle imprese candidate a partecipare alle gare d'appalto; Ritenuto data la specialita' della situazione al cui superamento gli interventi emergenziali sono destinati, di dover accentuare, per la realizzazione degli stessi, la linea di indirizzo assunta dal Ministro dei lavori pubblici, disponendo in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991; Vista la conforme proposta del sub-commissario governativo; Ordina: Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori inerenti alle opere previste dal programma di interventi del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, ed alle opere a quelle dichiarate connesse con ordinanza del commissario stesso, sono richiesti ai concorrenti, dagli enti attuatori, i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, secondo le modalita' previste dai seguenti articoli della presente ordinanza: Art. 1. La cifra d'affari globale e quella in lavori derivante da attivita' diretta ed indiretta, di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, sono richieste con riferimento agli ultimi cinque esercizi, entrambe in misura pari all'importo a base d'asta.