IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di adottare una
nuova   disciplina   delle   tariffe   elettriche   che  tenga  conto
dell'esigenza  di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle
quote  di  prezzo  sostitutive  dei  conferimenti statali al fondo di
dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza
e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e
la  tutela  degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del
bilancio statale e delle societa' operanti nel settore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Gli  effetti  delle  disposizioni di cui ai capitoli I e II del
provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30
giugno 1996.
  2.  A  partire  dal  30  giugno 1997 non e' ammissibile alcun onere
aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno
determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481.  Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri
sovrapprezzi  comunque denominati, purche' non destinati alle entrate
dello   Stato,   sono  inglobati  nella  tariffa  dall'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  entro  il 30 giugno 1997, in misura
comunque  coerente  con le normali condizioni della concorrenza e del
mercato.
  3.  Ferme  restando  le  verifiche di competenza dell'Autorita' per
l'energia  e  il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati  i  commi  238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
  4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e'
sostituito dal seguente:
  "  4. A partire dalle fatture emesse per i consumi di luglio 1996 i
prezzi  in  vigore  al  30  giugno  1996  delle  forniture di energia
elettrica  previste  dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  21  agosto  1963,  n.  1165, per le quantita' di cui agli
articoli 7 e 8 dello stesso decreto, sono incrementate di lire 13 per
chilowattora  (KWh) fino al 30 giugno 1997 e di ulteriori 13 lire per
chilowattora  (KWh)  a  decorrere dal 1 luglio 1997. Con decorrenza 1
luglio  1998  le tariffe relative alle stesse forniture sono regolate
dalle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".
  5.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con  decreto da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, provvede ad adeguare il contributo di
allacciamento   per   le   utenze  in  bassa  e  media  tensione,  il
sovrapprezzo  per  nuovi  impianti  di produzione energetica da fonti
rinnovabili  e  assimilate,  nonche'  il  contributo  destinato  alla
copertura  degli  oneri  variabili derivanti da produzione di energia
con impiego di gas metano.