IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
  Visto  l'art.  6, comma 7, della citata legge n. 509/1993, ai sensi
del quale, con decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,   sono   disciplinate  le  modalita'  dei  prelievi
ispettivi e dei rimborsi delle munizioni prelevate;
  Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere della commissione di cui all'art. 8  della  legge
n. 509/1993, espresso nella riunione del 9 giugno 1995;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento
concernente  le  modalita'  per  i  prelievi  ispettivi  di munizioni
   effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o  punti
   vendita  nonche' per i rimborsi delle munizioni prelevate (art. 6,
   comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509):
                               Art. 1.
                         Scopo dei prelievi
 1. I prelievi ispettivi delle munizioni commerciali per  uso  civile
sono   effettuati  per  accertare,  mediante  prove  e  controlli  di
carattere tecnico, la conformita' delle prestazioni e caratteristiche
delle munizioni commerciali per uso civile  alle  prescrizioni  della
legge  6  dicembre 1993, n. 509, ed alle decisioni XV-7, XVI-4, XVI-5
adottate dalla Commissione internazionale  permanente  per  la  prova
delle  armi  da  fuoco  portatili  (CIP),  pubblicate nel supplemento
ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1993.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La legge 6 dicembre 1993, n. 509, reca: "Norme per il
          controllo sulle munizioni commerciali per uso  civile".  Il
          testo  dell'art.  6,  comma  7,  della suddetta legge e' il
          seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  parere  della
          commissione   di   cui   all'art.   8,  verra'  emanato  un
          regolamento  concernente  le  modalita'  per   i   prelievi
          ispettivi  effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i
          depositi o punti di vendita,  nonche'  quelle  relative  al
          rimborso per le munizioni prelevate".
             - La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche al
          regio  decreto-legge  30  dicembre  1923,  n.  3152,  sulla
          obbligatorieta'  della  punzonatura  delle  armi  da  fuoco
          portabili".
             -  Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre  1973,  n.
          509, e' il seguente:
             "Art.  8  (Commissione per il rilascio e la revoca delle
          autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato e' costituita una commissione composta dal
          direttore generale della produzione industriale o da un suo
          delegato   quale   presidente,   dal  direttore  del  Banco
          nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
          materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
             2. I componenti della commissione sono nominati, per  la
          durata   di   un  quinquennio,  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  possono
          essere riconfermati.
             3.  La  commissione  ha  il  compito  di  determinare le
          caratteristiche  del  contrassegno  di   controllo   e   di
          stabilire  le misure di produzione del contrassegno stesso;
          di  rilasciare  le  autorizzazioni  per  l'apposizione  del
          contrassegno  direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
          agli  importatori  di  cui  al  comma  2  dell'art.  7;  di
          procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni  stesse;  di
          decidere i ricorsi avverso  i  provvedimenti  adottati  dal
          direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
          sue funzioni.
             4.  La  commissione  svolge altresi' funzioni consultive
          circa il recepimento delle decisioni della CIP  ed  esprime
          parere  motivato  ai  fini  di cui all'art. 8, paragrafo 1,
          secondo  comma,  del  citato  regolamento   allegato   alla
          convenzione  di cui alla lege 12 dicembre 1973, n. 993, per
          le decisioni adottate dalla CIP successivamente  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge.
             5.   La   commissione   esprime   inoltre   parere   sui
          provvedimenti di competenza  del  Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  emanati nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza  di  cui  all'art.  9,  nonche'
          sulla  definizione  delle tariffe di cui all'art. 11, comma
          1.
             6. All'onere  per  il  funzionamento  della  commissione
          quantificato  in lire 10 milioni annui si provvede a valere
          sul capitolo 1092 dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
          1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo,  adottato dalla Commissione internazionale
          permanente:
              della decisione XV-7 reca: "Controllo  delle  munizioni
          commerciali";
              della  decisione  XVI-4 reca: "Addendum A, al paragrafo
          6, punto 1 dell'allegato tecnico 'Controllo delle munizioni
          di commercio' (Decisione XV-7)";
              della decisione XVI-5 reca: "Controllo delle  munizioni
          del commercio (decisione XV-7) - Commenti esplicativi".