IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509; Visto l'art. 6, comma 7, della citata legge n. 509/1993, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalita' dei prelievi ispettivi e dei rimborsi delle munizioni prelevate; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 509/1993, espresso nella riunione del 9 giugno 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento concernente le modalita' per i prelievi ispettivi di munizioni effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti vendita nonche' per i rimborsi delle munizioni prelevate (art. 6, comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509): Art. 1. Scopo dei prelievi 1. I prelievi ispettivi delle munizioni commerciali per uso civile sono effettuati per accertare, mediante prove e controlli di carattere tecnico, la conformita' delle prestazioni e caratteristiche delle munizioni commerciali per uso civile alle prescrizioni della legge 6 dicembre 1993, n. 509, ed alle decisioni XV-7, XVI-4, XVI-5 adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), pubblicate nel supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1993. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 6 dicembre 1993, n. 509, reca: "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile". Il testo dell'art. 6, comma 7, della suddetta legge e' il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, verra' emanato un regolamento concernente le modalita' per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonche' quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate". - La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portabili". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1973, n. 509, e' il seguente: "Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' costituita una commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati. 3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di produzione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni. 4. La commissione svolge altresi' funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla convenzione di cui alla lege 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. 6. All'onere per il funzionamento della commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995". Nota all'art. 1: - Il testo, adottato dalla Commissione internazionale permanente: della decisione XV-7 reca: "Controllo delle munizioni commerciali"; della decisione XVI-4 reca: "Addendum A, al paragrafo 6, punto 1 dell'allegato tecnico 'Controllo delle munizioni di commercio' (Decisione XV-7)"; della decisione XVI-5 reca: "Controllo delle munizioni del commercio (decisione XV-7) - Commenti esplicativi".