Alle regioni a statuto ordinario  -
                                  Giunte regionali
                                  Alle regioni a statuto speciale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -   Dipartimento   affari
                                  regionali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.E.S.P.A.
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione generale  amministrazione
                                  civile  Direzione  centrale finanza
                                  locale e servizi finanziari
  Come noto, l'art. 1 del decreto-legge n. 98/1995, convertito  dalla
legge  n.  204/1995, cosi' modificato dal comma 3-bis dell'art. 5 del
decreto-legge n. 444/1995, convertito dalla legge  n.  539/1995,  nel
disporre un contributo decennale complessivo di 660 miliardi annui da
parte dello Stato in favore delle regioni a statuto ordinario, per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi di
trasporto  pubblico locale, stabilisce, al comma 8, che il contributo
venga erogato  a  condizione  che  il  piano  di  riassorbimento  dei
disavanzi  di  cui  al  comma  1  risulti  approvato  dalla regione o
dall'ente  locale  in  qualita'  di  enti  concedenti,   secondo   le
rispettive competenze e che il contributo venga sospeso qualora entro
il  31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla
copertura  dei  disavanzi  risultanti  dai  piani  di  riassorbimento
approvati.
  La  disposizione  ora  ricordata,  prevista  dal comma 8, ad avviso
dello  scrivente,  in  quanto  regolante  i  rapporti  con  gli  enti
proprietari  a  cui  lo  Stato  non  partecipa  in  nessuna  fase del
procedimento,  riguarda  esclusivamente  l'erogazione  e  l'eventuale
sospensione  del  contributo corrisposto dalle regioni alle aziende e
agli enti.
  In attuazione  a  cio'  le  regioni  in  indirizzo  sono  tenute  a
disciplinare  criteri  e  modalita'  di attribuzione dei contributi a
valere sulle quote rispettivamente assegnate nell'ambito del  riparto
del  complessivo  intervento  statale di 660 miliardi annui per dieci
anni.
  Peraltro codeste regioni, nell'assumere le proprie  determinazioni,
dovranno stabilire, oltre i criteri di riparto del contributo statale
tra  i  vari  servizi di trasporto, anche le modalita' di erogazione,
ivi inclusa la verifica per ogni singolo  servizio  delle  condizioni
previste   dalla   legge   n.   204/1995  tra  cui,  in  particolare,
l'approvazione del piano di riassorbimento ed  il  conseguimento  del
rapporto proventi-costi, previsto dalla legge.
  Infine  si  rappresenta a codeste regioni la necessita' che qualora
nel  corso  dell'anno  1998  non  risulti  approvato  il   piano   di
riassorbimento   e   risulti  definitivamente  accertato  il  mancato
conseguimento  al  31   dicembre   1997   del   prescritto   rapporto
proventi-costi,  le  economie  di  spesa  rivenienti dal recupero dei
contributi  regionali  gia'  anticipati  e  di   quelli   ancora   da
corrispondere  siano  utilizzate  dalla  regione  interessata  per le
finalita'  indicate  nel  comma  10 dell'art. 1 della legge n. 204 e,
cioe', per favorire l'adozione di  interventi  diretti  ad  aumentare
l'efficienza del trasporto pubblico locale.
  A  tale  impostazione,  che  appare corrispondente alla ratio della
normativa di cui trattasi ed e' finalizzata ad introdurre elementi di
certezza  e  di  economicita'  sulla  utilizzazione  del   contributo
statale, le regioni in indirizzo sono pregate di conformarsi, dandone
assicurazione.
                                                Il Ministro: BURLANDO