Alle regioni a statuto ordinario - Giunte regionali Alle regioni a statuto speciale e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A. Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile Direzione centrale finanza locale e servizi finanziari Come noto, l'art. 1 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, cosi' modificato dal comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 444/1995, convertito dalla legge n. 539/1995, nel disporre un contributo decennale complessivo di 660 miliardi annui da parte dello Stato in favore delle regioni a statuto ordinario, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, stabilisce, al comma 8, che il contributo venga erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale in qualita' di enti concedenti, secondo le rispettive competenze e che il contributo venga sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. La disposizione ora ricordata, prevista dal comma 8, ad avviso dello scrivente, in quanto regolante i rapporti con gli enti proprietari a cui lo Stato non partecipa in nessuna fase del procedimento, riguarda esclusivamente l'erogazione e l'eventuale sospensione del contributo corrisposto dalle regioni alle aziende e agli enti. In attuazione a cio' le regioni in indirizzo sono tenute a disciplinare criteri e modalita' di attribuzione dei contributi a valere sulle quote rispettivamente assegnate nell'ambito del riparto del complessivo intervento statale di 660 miliardi annui per dieci anni. Peraltro codeste regioni, nell'assumere le proprie determinazioni, dovranno stabilire, oltre i criteri di riparto del contributo statale tra i vari servizi di trasporto, anche le modalita' di erogazione, ivi inclusa la verifica per ogni singolo servizio delle condizioni previste dalla legge n. 204/1995 tra cui, in particolare, l'approvazione del piano di riassorbimento ed il conseguimento del rapporto proventi-costi, previsto dalla legge. Infine si rappresenta a codeste regioni la necessita' che qualora nel corso dell'anno 1998 non risulti approvato il piano di riassorbimento e risulti definitivamente accertato il mancato conseguimento al 31 dicembre 1997 del prescritto rapporto proventi-costi, le economie di spesa rivenienti dal recupero dei contributi regionali gia' anticipati e di quelli ancora da corrispondere siano utilizzate dalla regione interessata per le finalita' indicate nel comma 10 dell'art. 1 della legge n. 204 e, cioe', per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. A tale impostazione, che appare corrispondente alla ratio della normativa di cui trattasi ed e' finalizzata ad introdurre elementi di certezza e di economicita' sulla utilizzazione del contributo statale, le regioni in indirizzo sono pregate di conformarsi, dandone assicurazione. Il Ministro: BURLANDO